Corte di Giustizia di primo grado Udine, sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 58
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione dell'avviso di liquidazione n. 21014029157 con il quale l'Ufficio ha liquidato le imposte dovute in relazione all'atto a rogito Notaio aaaaa, contratto denominato "Compravendita" (rep. n. 12.229;
racc. n. 9.944), registrato telematicamente a Udine il 07.09.2021 al n. 18580 serie 1T.
Con il citato atto, bbbbb vendeva a ccccc un fabbricato residenziale e relativa pertinenza;
all'art. 7 le parti inserivano una clausola penale comportante un indennizzo qualora vi fosse stato un ritardo nella consegna dell'immobile (nello specifico, convenivano una penale per ogni giorno di ritardo quantificata in euro 30,00 giornaliere).
Con riferimento a detta clausola, il Notaio rogante non aveva autoliquidato la relativa imposta.
In sede di controllo in merito alla corretta liquidazione operata, l'Ufficio rilevava che la predetta clausola penale configurava una condizione sospensiva da registrarsi con il pagamento di un'imposta di registro in misura fissa, ai sensi degli artt. 21, c. 1 e 27 TUR.
Pertanto, verificato che si trattava di una disposizione che, per sua natura, non derivava necessariamente dalla compravendita, che era stata pattiziamente aggiunta per produrre ulteriori e distinti effetti giuridici, autonomamente costituenti espressione di capacità contributiva e che, quindi, doveva essere assoggettata ad autonoma imposizione, l'Ufficio notificava l'avviso di liquidazione indicato in premessa con il quale recuperava l'imposta di registro pari ad euro 200,00, nonché l'imposta di bollo ex art.
1-bis, p. 4, DM 22.02.2007.
In data 21.12.2021 il Notaio presentava istanza di mediazione / reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta sopra enunciato, chiedendone l'annullamento.
L'Ufficio, ritenendo corretta la liquidazione effettuata, a mezzo PEC n. 46350 dd. 18.03.2022, comunicava che l'istanza non poteva trovare accoglimento ed allegava copia della bozza di controdeduzioni con la quale motivava, in punto di fatto e diritto, il diniego opposto.
Il Ricorrente ha quindi depositato il ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Udine.
L'Ufficio ha presentato controdeduzioni.
Il Ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
L'Agenzia delle Entrate afferma che la clausola penale contenuta nell'atto di compravendita debba essere assoggettata all'imposta di registro in misura autonoma, in quanto disposizione non necessariamente connessa al negozio principale.
La disciplina fiscale applicabile ad un atto che contiene più disposizioni si rinviene nell'art. 21 DPR 131/1986 il quale, al primo comma, dispone che "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto", mentre al secondo comma prevede che "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa". Dalla disamina della citata norma emerge che il primo comma ha riguardo ai casi in cui, nel medesimo atto, vengano trasfusi più negozi privi di "ontologico" collegamento tra loro e, per ciò, scindibili ed autonomamente rilevanti. Il secondo comma, invece, disciplina i negozi caratterizzati da una connessione