Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 14/12/2022, n. 1165

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Il beneficio previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 238 (incentivi fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito) prevede che, per poterne usufruire, sussista la sola continuatività di un'attività di lavoro all'estero. È quindi ininfluente che un cittadino italiano abbia lavorato anche in Italia, poiché in tale lasso di tempo in cui ha percepito la retribuzione dalla società italiana è stato anche retribuito dalla società estera, non avendo nel contempo interrotto il rapporto continuativo con quest'ultima. L'art. 3, comma 4, della citata legge recita: "Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività anche per il periodo temporale individuato dall'articolo". Tale disposizione non è applicabile allorquando la società estera sia appartenente ad un medesimo gruppo, risultando la società di diritto estero una diramazione in territorio estero di società italiana e il lavoratore abbia intrattenuto il rapporto di lavoro sin dall'origine con la società estera, con uno svolgimento continuativo all'estero

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 14/12/2022, n. 1165
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Numero : 1165
Data del deposito : 14 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Resistente/Appellato: respingere l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 00/1/2021 pronunciata il 28.10.2020 e depositata in segreteria il 27.01.2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione 1, sul ricorso n. 61/2020 R.G. In ogni caso con il favore delle spese tutte di entrambi i gradi del giudizio, oltre al CPA ed all'IVA di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino notificava al sig. C. P.G. l'Avviso di Accertamento n. T7E012 /2019 con cui negava la spettanza dell'agevolazione per i cittadini italiani che decidono di tornare dall'estero prevista dalla Legge 238/2010 (esclusione della formazione del reddito imponibile di una percentuale pari al 70% del totale dei redditi percepiti), recuperando a tassazione il differenziale per un totale complessivo di imposte, interessi e sanzioni di Euro 13.851,00, sostenendo che il contribuente non avesse i requisiti di legge.
l'Avviso era stato preceduto da invito al contribuente a produrre la documentazione attestante l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla richiamata disciplina, rimasto privo di riscontro. Ne conseguiva l'irrogazione di sanzione, definita dal contribuente con il versamento di euro 2.187,00, ai sensi dell'art. 17 del 472/1997.
Avverso il suddetto Avviso il sig. C. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 238/2010 e l'infondatezza della pretesa tributaria, documentando la presenza dei requisiti per l'agevolazione.
l'Ufficio si costituiva in giudizio e con proprie controdeduzioni negava la sussistenza del requisito costituito dall'aver risieduto all'estero svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente per conto di imprese non di diritto italiano nei 24 mesi antecedenti alla data del rientro in Italia. In particolare, sosteneva che la certificazione rilasciata dal sostituito d'imposta italiano per l'anno d'imposta 2008 attesta la sussistenza di prestazioni professionali in Italia dal 1° gennaio al 30 novembre 2008, per totali 334 giorni, mentre l'attività di lavoro dipendente in Francia si è svolta dal 1° dicembre 2008 all'8 settembre 2010, per soli 21 mesi e 8 giorni e, pertanto, non sarebbero soddisfatti i requisiti previsti dal legislatore previsti in 24 mesi. Il contribuente con successiva memoria sosteneva che, se per tre mesi è stato anche retribuito dall'impresa l. S.r.l.
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