Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 191

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Nel caso di specie la parte appellante ha chiesto la remissione in termini ex art. 153, co. 2 cpc, avendo depositato tardivamente in via telematica l'atto di appello asserendo di averlo "regolarmente" trasmesso all'Ufficio giudiziario. Trattasi di appello che contesta la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la natura dichiarativa della scrittura integrativa non registrata con contenuto sia di ricognizione del debito che di costituzione di garanzia a favore di terzi. In via preliminare l'eccezione in rito di inammissibilità sollevata dall'ente impositore per deposito tardivo da parte del ricorrente è fondata: l'istituto della rimessione in termini applicabile anche al processo tributario richiede che la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte perché causata da un fattore esterno alla sua volontà (Cass. Civ. sez. III n. 23561/2011) e che il rimedio sia attuato senza ritardo appena acquisita la consapevolezza di aver violato il termine stabilito (Cass. Civ. sez. II n. 4841/2012). Nel caso di specie non è soddisfatto il presupposto richiesto a giustificazione: il deposito dell'atto di appello è avvenuto solo molto tempo dopo la NIR ed in seguito alla notifica delle cartelle di pagamento. L'errore non è quindi imputabile al sistema informatico o a malfunzionamento telematico ma risulta esclusivamente imputabile alla parte, motivo per cui l'appello è inammissibile.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 191
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Numero : 191
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

1.- xxxxx xxxxx, in proprio e quale legale rappresentante della xxxxx, ha impugnato avviso di liquidazione dell' imposta e irrogazione sanzioni per complessivi 8.352,30 euro. L'imposizione è dovuta in base ad atto aggiuntivo (scrittura privata) riferito a contratto preliminare di cessione di quote sociali tra la xxxxx e la xxxxx avente ad oggetto, secondo l'Agenzia delle Entrate, una ricognizione di debito ed una costituzione di garanzia tassati rispettivamente nella misura proporzionale dell'1 % e del 0,50 %. Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'imposizione e l'Ufficio ha tra l'altro eccepito l'inammissibilità del ricorso perché tardivo. La C.T.P. di Terni con sentenza n. 134/2019 depositata il 6 novembre 2019 ha ritenuto infondata l'eccezione in rito in quanto non provata la relata di notifica. Nel merito ha respinto il ricorso ritenendo che la scrittura integrativa non registrata avesse natura dichiarativa con contenuto sia di ricognizione del debito che di costituzione di garanzia a favore di terzi. Ha compensato tra le parti le spese di lite. La ricorrente ha proposto appello avverso la suindicata sentenza lamentando l'erronea interpretazione da parte del primo giudice della normativa di riferimento, deducendo motivi in sintesi così riassumibili: sarebbe errata la asserita natura di atto ricognitivo del debito;
sia il preliminare di

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