Corte di Giustizia di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 15/11/2023, n. 953
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Va ricompreso nell'asse ereditario, poiché non rientrante nella previsione dell'art. 12 comma 1 lett. b T.U. 346/90, i proventi derivanti dal riscatto di titoli nominativi intestati al defunto, riscattati anteriormente alla data del decesso, e tra l'altro confluiti sul conto corrente intestato al defunto. Tra l'altro, i proventi sono confluiti sul conto corrente del de cuius successivamente alla data del decesso solo per motivi contabili riconducibili all'istituto bancario. Sulla base di queste considerazioni i giudici marchigiani hanno respinto l'appello presentato da un contribuente che contestava, inoltre, la notifica dell'avviso prima del termine di un anno dalla data del decesso, entro cui è l'Amministrazione avrebbe dovuto restare inerte. In realtà, il termine decadenziale di 3 anni decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 27, c. 2, D.lgs. 346/90, pertanto i giudici hanno confermato la legittimità dell'operato dell'amministrazione.
Sul provvedimento
Testo completo
l'Ufficio rivalutava tale importo elevandolo a euro 153.785,88 ritenendo che sul conto corrente fossero confluiti i versamenti scaturenti dalla vendita di titoli rientranti a tutti gli effetti nell'asse ereditario del defunto. Pertanto, in conseguenza della parziale dichiarazione dei cespiti ereditari, l' Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di sanzione per dichiarazione incompleta, in quanto i bonifici in entrata indicati dalla banca nella lettera del 13/06/2013 non erano stati riportati in dichiarazione, richiedendo, nei confronti del Sig. DR, una somma pari ad euro 30.642, 17, di cui euro 17.295,79 a titolo d'imposta ed euro 13.337,63 a titolo di sanzione pecuniaria. Avverso tale avviso di liquidazione il ricorrente, dopo che gli era stata respinta l'istanza di annullamento del provvedimento in autotutela, promuoveva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro sostenendo: che l' Ufficio avrebbe erroneamente interpretato e applicato l'art. 12, comma 1, lett. B, T.U. 346/1990, in quanto i cespiti rettificati dall'Ufficio da cui erano derivate contestazioni e sanzioni sarebbero provenienti dalla vendita dei titoli cartolari appartenenti al de cuius e di fatto rientranti nel precetto normativo del citato art. 12;
che ai sensi dell'art. 9 il ricorrente aveva la possibilità di presentare la dichiarazione entro 12 mesi dalla data di apertura della successione e tale termine non risultava ancora decorso con conseguente impossibilità per l'Ufficio accertatore di irrogare alcun tipo di sanzione, così come sarebbe previsto dal comma 3 del predetto art. 31. Il ricorrente chiedeva in via principale la parziale nullità dell'avviso per violazione dell'art. 12, comma 1, lett. B, T.U. 346/90, con una rideterminazione dell'imposta dovuta calcolata sulla minor somma di euro 17.191 e della relativa sanzione e, in via subordinata, chiedeva la parziale nullità dell'avviso nella parte in cui prevedeva l'irrogazione della sanzione pecuniaria in quanto non ancora scaduti i termini per la rettifica della dichiarazione di successione e/o per la presentazione di una denuncia integrativa, con restituzione delle somme versate in eccesso. La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, con sentenza n. 925/2016, respingeva il ricorso con spese a carico del soccombente per complessivi euro 450,00. Preliminarmente la CTP affermava la correttezza dell'operato dell'Ufficio nel non applicare l'art. 12 T.U (che vieta di tassare somme relative a titoli venduti prima dell'apertura della successione) posto che nel caso di specie sarebbe stato oggetto di tassazione il ricavato della vendita dei titoli stessi, a nulla rilevando che le somme in un primo momento non erano confluite nel c/c del de cuius, circostanza dipendente dai tempi tecnici collegati alle movimentazioni fatte nel mercato borsistico che comportano la disponibilità delle somme nei giorni e, a volte nelle settimane successive alla vendita dei titoli.