Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. VIII, sentenza 13/09/2024, n. 2379
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso xxxx ha impugnato il provvedimento di diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano con riguardo alle istanze di rimborso delle imposte dirette per il periodo d'imposta 2019, seguito alla mancata fruizione in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, sostenendo di possedere tutti i requisiti positivamente previsti per beneficiare dell'agevolazione in parola.
L'Agenzia delle Entrate fondava il diniego sulla base della circolare n. 33/E in forza della quale era stato chiarito come non fosse ammissibile una dichiarazione integrativa a favore del contribuente per cui laddove il richiedente non avesse formulata alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né abbia dato evidenza nelle relative dichiarazione dei redditi, i cui termini risultino scaduti, per detti periodi di imposta, il regime agevolativo sarebbe precluso.
A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente contestava la valenza di fonte normativa della circolare e l'inesistenza di ulteriori adempimenti specifici a pena di decadenza al di là del trasferimento della residenza nel territorio italiano.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 10, accoglieva il ricorso e condannava l'Amministrazione Finanziaria al rimborso. Compensava le spese di lite in considerazione della particolarità e novità della questione.
I Giudici di primo grado, richiamata la normativa in materia del regime speciale per i lavoratori impatriati, riconosciuti i requisiti sostanziali in capo al contribuente per avvalersi dell'agevolazione, affermavano che il contribuente aveva provveduto con la presentazione della domanda di rimborso, anziché nelle modalità indicate dall'Ufficio, in ragione della situazione incerta seguito alla presentazione dell'interpello avente ad oggetto l'applicabilità al suo caso concreto del regime agevolativo.
Avverso la sentenza de qua