Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 11/09/2023, n. 238

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 11/09/2023, n. 238
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Numero : 238
Data del deposito : 11 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società aaaaa spa riceveva in data 28/8/2012 sia avviso di pagamento per il recupero di omessi pagamenti dell'accisa dovuta per il mese di gennaio e marzo 2017, sia l'atto irrogativo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 472/1997 per l'importo di euro 54.165,94, pari al 30% dell'accisa non versata.

La società ricorreva avverso il suddetto atto rappresentando che in data 3 aprile 2017 aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva al Tribunale di Roma che, in data 11 aprile 2017, accoglieva la domanda.

Osservava che l'inadempimento al pagamento delle accise trovava causa negli stessi effetti della procedura concordataria e non cagionava l'insorgenza dell'ulteriore debito da sanzione civile, mancando il necessario presupposto giuridico.

Inoltre, per effetto delle disposizioni di cui alla legge fallimentare, ogni eventuale pagamento poteva essere censurabile sotto il profilo della preferenzialità, con violazione della par condicio.

Si costitutiva l'Ufficio che contestava punto per punto il fondamento dei motivi del ricorso e concludeva per la conferma del proprio operato.

Seguivano ulteriori memorie da entrambe le parti in causa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste con sentenza n. 42/2019 del 22/1-5/2/2019 rigettava il ricorso condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

La Commissione, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto legittima l'attività dell'Ufficio in quanto l'atto di irrogazione di sanzione non ha natura esecutiva e giustamente l'Ufficio si è munito di un valido titolo giuridico da spendere successivamente al decreto di omologazione del concordato preventivo, ai fini della ripartizione delle somme eventualmente disponibili.

Inoltre, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria, osservava trattasi di omessi versamenti delle accise alle scadenze prefissate, quindi ancora prima della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, evidenziando, quindi, un comportamento negligente.

Appella la ricorrente ribadendo che per effetto del combinato disposto degli artt. 161,167 e 168 della legge fallimentare, la ricorrente era oggettivamente impossibilitata a disporre pagamenti di competenza ante-concordataria in quanto ogni eventuale pagamento avrebbe potuto essere censurabile sotto il profilo della preferenzialità.

Inoltre, la normativa fallimentare consente all'impresa che vi accede alla procedura concordataria di congelare la situazione debitoria ante concordato, al fine di soddisfarla in procedura nel rispetto della par condicio.

Infine, sull'assenza dei profili di colpa nell'inadempimento all'avviso di pagamento, la ricorrente osserva che ha sempre versato le accise dovute alla scadenza previste anche nei mesi antecedenti al marzo 2017 e l'avvio della procedura concorsuale appare immediatamente

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