Corte di Giustizia di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 23/06/2023, n. 614
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1)Per brevità e sinteticità della sentenza, visto l'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009 e l'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria.
2)Con avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. T58/00719751372, notificato il07/12/2019, l'Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente TIZIO la tardiva presentazione della dichiarazione di successione della madre CAIA e il tardivo versamento delle relative imposte ipocatastali e conseguentemente ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di 550 euro a titolo di sanzioni ed accessori.
3)Avverso l'atto impositivo il contribuente ha notificato all'Agenzia delle Entrate un ricorso con istanza exart. 17-bis d.lgs. 546/1992 e conclusa negativamente la procedura deflattiva del contenzioso si è costituito in giudizio avanti la Commissione tributaria Provinciale di Padova.
4)La Commissione Tributaria Provinciale ha giudicato carente la motivazione dell'avviso di liquidazione e corretta l'interpretazione della norma proposta dal contribuente, secondo il quale il combinato disposto dell'art. 31, comma 2, lettera e) e dell'art. 28, comma 5, del d.lgs. 346/1990, ai sensi del quale la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione e tale termine decorre «...
e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;»
Per tali ragioni, con la sentenza n. 527/4^/2022, del 01/06/2021, depositata il 03/09/2021, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
5)L'Agenzia delle Entrate ha proposto un appello con il quale, in riforma della sentenza di primo grado, chiede la conferma dell'avviso di liquidazione, perché adeguatamente motivato e fondato sulla corretta applicazione della norma.
6)Il contribuente si è costituito con atto di controdeduzioni con il quale insiste per la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7)Preliminarmente va osservato che non presentando appello, nemmeno incidentale, e non formulando censure motivate in ordine ad eventuali vizi del procedimento di primo grado, il contribuente ha prestato acquiescenza all'operato della Commissione Tributaria Provinciale, conseguentemente la controversia va decisa avendo riguardo esclusivamente alle questioni di merito dedotte nell'appello dell'Agenzia delle Entrate ed alle controdeduzioni del contribuente.
8)Per quanto concerne la motivazione dell'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, contrariamente a quanto ritenuto dai primi Giudici, va riconosciuto che l'atto contiene tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere le ragioni della contestazione ed esercitare pienamente il diritto di difesa, come del resto dimostrano le puntuali argomentazioni esposte in questo e nel precedente grado di giudizio.
9)Nel merito, dagli atti di causa si evince che il 02/05/2018 è deceduta, senza lasciare testamento CAIA, della quale sono risultati eredi i figli TIZIO (odierno appellato) e la sorella SEMPRONIA, la quale con atto del 28/08/2018, registrato il 09/10/2018, ha rinunciato all'eredità.
Il 21/08/2019, TIZIO ha presentato la dichiarazione di successione all'Ufficio delle Entrate di Este che in data 11/09/2019 ha provveduto all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate di Padova, che ha rilevato la tardività ed emesso l'atto di irrogazione delle sanzioni.
9.1)Come già dedotto nelle controdeduzioni al primo grado, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'ipotesi disciplinata dalla lett. e) dell'art. 31 TUS, per cui il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre "dalla data della rinunzia", si applica unicamente qualora, al rinunciante, succeda, nella devoluzione ereditaria, un altro soggetto, che per l'operare della cosiddetta "rappresentazione", sarà un "nuovo obbligato".
9.2)Tale assunto è condivisibile, poiché nel caso in esame è indiscusso che, in assenza di volontà testamentarie diverse, il contribuente era "chiamato all'eredità", a pieno titolo già al momento, dell'apertura della successione (02/05/2018) e quindi obbligato alla presentazione della dichiarazione entro un anno da tale momento e non da quello (28/08/2018) della rinuncia da parte della sorella coerede.
Ne consegue che la denuncia di successione presentata il 21/08/2019 è tardiva e tale circostanza legittima l'irrogazione delle sanzioni.
10)Per tale ragione va accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza di primo grado, confermato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni.
11)Considerato che l'oggetto del contendere consiste nell'interpretazione di una norma legislativa, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado, ex art. 15, comma 2, del d. lgs. 546/1992.