Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 17/04/2023, n. 291

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Il beneficio dell'aliquota Iva ridotta, riconosciuto alle importazioni di pannelli solari effettuate dagli operatori che procedono alla installazione degli impianti di energia elettrica rinnovabile, si estende anche ai soggetti intermediari - distributori, grossisti e rivenditori - che commercializzano i moduli fotovoltaici. Tuttavia, l'ente impositore può disconoscere l'aliquota ridotta ove dimostri che i pannelli solari abbiano avuto una destinazione diversa dalla finalità agevolativa (realizzazione di impianti).

Riferimenti normativi: Tabella A, Parte III, n. 127-sexies D.P.R. 633/1972

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 30138/2019

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 17/04/2023, n. 291
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 291
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

ENTRAMBE LE PARTI INSISTONO COME IN ATTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della verifica dell'Agenzia delle Dogane è stato elevato nei confronti della società R Srl processo verbale di verifica e constatazione prot. n. 5914/2012, dal quale si evinceva che le due importazioni verificate, quelle del 24.11.2010 e del 29.12.2010, hanno avuto per oggetto "moduli fotovoltaici" classificabili, sotto l'aspetto fiscale, quali "beni finiti", e che i moduli fotovoltaici oggetto delle due bollette di importazione verificate erano stati ceduti a soggetti installatori e utilizzatori finali degli stessi, i quali hanno rilasciato le dichiarazioni in punto di destinazione finale, acquisite dai verificatori.

La contestazione sollevata con il suddetto PVC ruotava attorno all'applicazione del n. 127-sexies, tabella A, parte III, DPR n. 633/72, il quale dispone che sono soggetti ad aliquota ridotta al 10% i <>. Il n. 127-quinquies, a sua volta, contempla, per la parte che qui ci interessa, gli <>.

Nonostante la prova che i beni di cui si discute sono stati effettivamente destinati alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare, trattandosi di "moduli fotovoltaici", i verbalizzanti concludevano nel senso che l'aliquota IVA al 10% non sarebbe stata applicabile al caso di specie, in quanto <>.

I verificatori ritenevano che, ai fini dell'applicazione dell'IVA ridotta al 10% ai

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