Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 09/05/2023, n. 1384

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L'art. 74, comma 3, della legge n. 342/2000 ha previsto che gli atti impositivi emessi dai Comuni sulla base delle attribuzioni o modificazioni della rendita costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della già menzionata rendita catastale. In precedenza, la rendita era comunicata all'interessato, mediante affissione all'albo pretorio. Dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento emesso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, dal Comune, sulla base dei dati trasmessi all'ente locale dall'Ufficio del Territorio, decorre il termine per ricorrere avverso la determinazione del tributo, ai sensi all'art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche contro la determinazione della rendita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

La ricezione di un accertamento dell'imposta comunale sugli immobili con contestuale notifica del classamento fa nascere due distinti rapporti giuridici: uno in ambito di imposta comunale, l'altro riferito invece al classamento o modificazione della rendita catastale, che si instaura con gli uffici del territorio (oggi agenzia delle Entrate). La pendenza del termine per ricorrere avverso l'accertamento del Comune non comporta anche la rimessione in termini per contestare la rendita.

L'art. 74 legge 342/2000 non è diretto a far coincidere la notificazione dell'atto con il momento iniziale della applicabilità della rendita ma piuttosto a segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro l'attribuzione della nuova rendita catastale.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 09/05/2023, n. 1384
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Numero : 1384
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. XXXXXXX XXXXXXXX, in data 22.12.2020, riceveva la notifica dal Comune di Foggia di tre avvisi di accertamento afferenti al minore versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per gli anni 2015, 2016 e 2017, dovuta per il possesso dell'unità immobiliare sita alla Strada statale 16 Adriatica, contraddistinta in catasto al foglio XXX, part. XXX, sub. XX, cat. D1, per complessivi euro 10.880,00, comprensivi delle sanzioni e degli interessi.

Con tre singoli e distinti ricorsi, impugnava gli atti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia eccependo, in via esclusiva, la violazione e falsa applicazione dell'art.74, comma 1, della legge 342/2000, per omessa notificazione dell'atto di rettifica catastale.

Si costituiva in giudizio il Comune di Foggia.

Con sentenza n. XXX/04/2022 del XX/XX.2022, depositata il XX/XX2022, la CTP rigettava i ricorsi riuniti del contribuente rilevando che il Comune aveva specificamente dedotto l'avvenuta notifica da parte dell'Agenzia del Territorio di Foggia, con nota prot. FG XXXXXXX/2007 del 18/9/2007, della rettifica catastale costituente il presupposto degli avvisi di accertamento impugnati, fatto non contrastato dal contribuente.

Avverso tale sentenza, in data 8.7.2022, ha presentato appello il Sig. XXXXX eccependo:

-Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n.4), del D.lgs.546/92. Error in procedendo per violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in combinato disposto con l'art.115 c.p.c.: errata interpretazione e/o applicazione della disciplina in tema di assolvimento dell'onere della prova e di non contestazione;

-Nullità degli avvisi di accertamento nn. 15330308, 15311332, 15315619 per violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, L. n. 342/2000: mancata notifica dell'atto di variazione

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