Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 20/12/2022, n. 8007

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Come precisato anche dalla giurisprudenza, in materia societaria, l'art. 145 c.p.c. e l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalle norme), per cui l'avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali (come pure il processo verbale di constatazione che ne è alla base) non può essere notificato all'amministratore di fatto, che non rappresenta la società, ancorché (eventualmente) la gestisca. Tale soluzione trova conferma nell'art. 62 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui solo ove la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche non sia determinabile secondo la legge civile, essa è attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

 Pres.ed Est. Gabriele Di Maio

Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, in materia di imposte sui redditi, gli utili extrabilancio delle società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria, tenuto conto della complicità che normalmente avvolge un gruppo così composto, posto che il limitato numero dei soci si converte nel dato qualitativo di una migliore conoscibilità degli affari sociali. Inoltre, il fatto noto su cui si poggia la presunzione di distribuzione ai soci di utili occulti non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti di una società di capitali, ma dalla ristrettezza stessa della base azionaria e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 29.7.2016, n. 15824 e sez. trib., 22.4.2009, n. 9519).

Pres. ed Est. Gabriele Di Maio

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 20/12/2022, n. 8007
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Numero : 8007
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente in data 21.7.2021 ed iscritto al n. X/2021 R.G.A. X ha interposto tempestivo gravame ex art. 52 D. Lgs. n. 546/1992 avverso la sentenza n. 947/2020 con la quale la (all'epoca) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO aveva respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, i ricorsi proposti dal predetto (e successivamente riuniti in corso di causa) avverso gli avvisi di accertamento in oggetto.

La vicenda processuale è stata così narrata dal primo giudice: "Con separati ricorsi, entrambi notificati a mezzo PEC in data 31 gennaio 2020 ed iscritti al N.R.G. al N. X/2020 e al n. X/2020, X impugnava gli avvisi di accertamento n. TFKX e n. TFKX con i quali, rispettivamente per gli anni d'imposta 2015 e 2014, l'Agenzia delle Entrate di Avellino - a seguito di attività di verifica compiuta dalla Compagnia di Nola della Guardia di Finanza e culminata nel processo verbale di constatazione del 26 febbraio 2018 e nel conseguente avviso di accertamento societario nei confronti della X s.r.l. di Aversa (con cui veniva accertato nei confronti della società un maggior reddito d'impresa per euro 1.519.693,00) - individuava l'odierno ricorrente quale coamministratore di fatto della predetta società e, conseguentemente, recuperava a tassazione nei confronti dello stesso un maggior reddito da capitale per euro 377.796,00 per l'anno d'imposta 2015 e per euro 484.783,00 per l'anno d'imposta 2014.

Il ricorrente eccepiva la nullità degli atti impugnati per i motivi di cui si dirà nella parte motiva e chiedeva, pertanto, annullarsi gli stessi, con vittoria delle spese di lite. In entrambi i fascicoli si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente, difendendo la correttezza del proprio operato e chiedendo rigettarsi gli avversi ricorsi, con vittoria delle spese di lite. Alla fissata udienza del 7 dicembre 2020, previa riunione dei fascicoli per ragioni di connessione, la lite era decisa". A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice ha osservato, in particolare:

- che, "a seguito di attività di verifica compiuta dalla Compagnia di Nola della Guardia di Finanza e sfociata nel processo verbale di constatazione del 26 febbraio 2018, sono stati emessi nei confronti della X s.r.l. di Aversa, esercente l'attività di commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, due avvisi di accertamento con cui è stato accertato un maggior reddito d'impresa pari ad euro 1.519.693,00 per il 2015 e ad euro 1.950.051,00 per il 2014";

- che "l'odierno ricorrente è stato individuato, unitamente a X, quale coamministratore di fatto della predetta società e, conseguentemente, l'Ufficio ha proceduto al recupero a tassazione, nei confronti dello stesso, di un maggior reddito da capitale per euro 377.796,00 per l'anno d'imposta 2015 e per euro 484.783,00 per l'anno d'imposta 2014";

- che "infondato è il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della mancata notifica dell'avviso di accertamento n. TFKX/2019", atteso "che tale atto riguarda irregolarità commesse dal ricorrente con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati nel 2015, e dunque attiene a un rilievo diverso rispetto a quello che prende le mosse dall'indicato processo verbale di costatazione della Guardia di Finanza" ed è stato comunque "ritualmente notificato in data 7 novembre 2019, come da relata di notifica depositata dall'Ufficio resistente", venendo "impugnato soltanto con ricorso del 31 gennaio 2020 iscritto al N.R.G. al N. X/2020 contestualmente al successivo avviso di accertamento che ne costituisce integrazione, con conseguente inammissibilità per tardività della relativa impugnazione, e dunque con conseguente definitività della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento n. TFKX/2019";

- che "parimenti infondata è l'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per omessa e/o tardiva notifica dell'avviso di accertamento societario e del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in quanto notificati per la prima volta unitamente agli avvisi di accertamento impugnati, con conseguente violazione, tra gli altri, dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, oltre che del diritto di difesa e del principio del contraddittorio", dovendosi in contrario osservare che, "come precisato anche dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 9.7.2014, n. 15742), in materia societaria, l'art. 145 c.p.c. e l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalle norme), per cui l'avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali (come pure il processo verbale di constatazione che ne è alla base) non può essere notificato all'amministratore di fatto, che non rappresenta la società, ancorché (eventualmente) la gestisca, trovando tale soluzione conferma nell'art. 62 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui solo ove la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche non sia determinabile secondo la legge civile essa è attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto";

- che, quanto alla eccezione del ricorrente di "estraneità ai fatti di causa ovvero alla gestione della società X S.R.L.", appariva invece "fondata, in quanto supportata da adeguato materiale probatorio, la ricostruzione fattuale dell'Ufficio secondo la quale l'odierno ricorrente e il fratello Michele Galotta sono da considerarsi gli amministratori di fatto della società accertata", risultando in particolare "determinanti sul punto le dichiarazioni rese dall'amministratore palese della società, Fedele Mazzola, il quale, da un lato, non è stato in alcun modo in grado, in sede di verifica della Guardia di Finanza, di fornire indicazioni circa il ciclo commerciale della società e di esibire la documentazione amministrativa e contabile (con ciò confermando la sua natura di mera 'testa di legno') e, dall'altro, ha espressamente dichiarato di avere assunto la carica di amministratore della società su invito di X e di X dietro il pagamento, in suo favore, di un corrispettivo di euro 500,00 a settimana, precisando che, successivamente a ciò, si era recato, unitamente ai fratelli X presso la filiale di Frattamaggiore della Banca Regionale di Sviluppo per l'apertura di un conto corrente e di aver firmato un carnet di assegni interamente in bianco, consegnandolo nelle mani di X";

- che "quanto dichiarato da X circa il ruolo dei fratelli X ha trovato poi conferma nei controlli incrociati eseguiti, ovvero nelle informazioni rese dagli amministratori delle società che hanno avuto rapporti commerciali con la FM International s.r.l.";

- che, "peraltro, anche le dichiarazioni di X (nella sua qualità di legale rappresentante della società X s.r.l.) e di X (nella sua qualità di legale rappresentante della societàX s.r.l.), invocate da parte ricorrente per escludere il suo ruolo gestorio all'interno della società, ben lungi dall'escludere lo stesso, se mai la confermano, atteso che esse, pur non facendo espresso riferimento all'odierno ricorrente, confermano il ruolo gestorio del fratello X, qualificato dall'Ufficio quale coamministratore, e lo stesso dicasi per l'espressione "raramente" utilizzata nella dichiarazione resa da X (nella sua qualità di rappresentante legale della società X), la quale nemmeno esclude, ma anzi implicitamente conferma il ruolo di amministratore di fatto della X s.r.l. dell'odierno ricorrente";

- che, "del resto, l'odierno ricorrente non ha in alcun modo spiegato per quali ragioni, con quali modalità e su incarico di chi egli, sia pure, a suo dire, sono in rare occasioni, avrebbe svolto il ruolo di <>";

- che, "in definitiva, a fronte di plurimi elementi probatori offerti dall'Ufficio a riprova dell'esistenza di un ampio disegno evasivo posto in essere da parte dei f G, avvalendosi di 'teste di legno', parte ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a far venir meno tale prospettazione";

- che "alla luce di queste considerazioni il ragionamento seguito dall'Ufficio risulta fondato su presunzioni gravi precise e concordanti, non validamente contrastate dal contribuente, il quale, a fronte di tale attenta ricostruzione dell'Ufficio, non ha fornito alcuna prova di estraneità alla gestione della società". - che parimenti fondata doveva ritenersi, "secondo un consolidato principio giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cass. ordinanza n. 13503 del 2018) la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati", sul punto essendo "sufficiente ricordare i condivisi approdi della giurisprudenza di legittimità in materia, tutti decisamente contrastanti i rilievi critici di parte ricorrente", per i quali "gli utili extrabilancio delle società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria, tenuto conto della complicità che normalmente avvolge un gruppo così composto (cfr. sentenze nn. 11654/2013, 8207/2011, 3896/2008, 448/2008, 2049/2003, 10982/2007, 13399/2003, 1906/2008), posto che illimitato numero dei soci si converte nel dato qualitativo di una migliore conoscibilità degli affari sociali" e che "il fatto noto su cui si poggia la presunzione di distribuzione ai soci di utili occulti non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti di una società di capitali, ma dalla ristrettezza stessa della base azionaria e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale, rimanendo salva la facoltà del contribuente - nella fattispecie non esercitata - di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nemmeno la eventuale mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 29.7.2016, n. 15824 e sez. trib., 22.4.2009, n. 9519)". L'appellante, sinteticamente riepilogate le vicende di causa e le precedenti difese, ha lamentato:

- che "i primi Giudici sono giunti all'accertamento della presunta qualità di <>
del sig. X, sulla base sia di una interpretazione delle dichiarazioni rese dai testi, non aderente al loro sostanziale contenuto, sia di una lacunosa istruttoria condotta dalla Guardia di Finanza di Nola", laddove X e X avevano dichiarato di avere avuto rapporti con il solo X, mentre "X, nella qualità di Amministratore p.t. della <>, ha dichiarato testualmente che: <>";

- che "anche la circostanza rilevata dai Giudici di prime cure, secondo la quale il sig. X avrebbe <<
firmato un carnet di assegni interamente in bianco, consegnandolo nelle mani di X>>, anziché trovare riscontro nelle dichiarazioni dei testi sopra richiamate, conferma ulteriormente la assoluta estraneità del sig. X rispetto alla gestione della società, essendo alquanto inverosimile, nella ipotesi di presunta co-amministrazione da parte dei fratelli X, che il carnet con gli assegni firmati in bianco venisse consegnato al solo sig. X";

- che "la Guardia di Finanza di Nola ha svolto indagini sui conti correnti della sola <>, omettendo qualsivoglia verifica in merito ai conti correnti personali del sig. X";

- che "i Giudici di prime cure hanno del tutto omesso di tener conto, come emerge dalla carente motivazione della sentenza che si impugna col presente atto, dalla mancata audizione anche degli altri amministratori della "X s.r.l.", che si sono succeduti nell'arco temporale oggetto di indagine (2013-2017)";

- che "l'omessa disamina del richiamato motivo del ricorso, riguardante la insufficienza dell'istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza di Nola, ai fini della dimostrazione della qualità di <>

del sig. X, costituisce una chiara violazione del principio della corrispondenza tra il "chiesto e pronunciato" di cui all'art. 112 c.p.c., con prevedibili riflessi sulla correttezza e legittimità delle conclusioni di natura presuntiva a cui sono giunti i Primi Giudici. (Cass., 17.12.2019, ordinanza n. 33320;

in tali termini cfr. Comm. trib. centr. sez. XXII, 9.2.1989, n.1010, in Comm. trib. centr. 1989, I,127)";

- che "i Primi Giudici hanno omesso di pronunciarsi anche in merito alla circostanza, evidenziata dal sig. X in quella sede, secondo cui mai alcuna assunta operazione illecita attribuita alla <>
sarebbe stata mai compiuta dallo stesso, come risultava dall'analisi dei conti correnti della Società";

- che altresì erroneamente "i Giudici del primo grado del presente giudizio, anzi-ché pronunciarsi sulla censura dell'iter procedimentale svolto dall'Amministrazione resistente, nei termini e per i motivi esposti dal sig. X, sono giunti alla conclusione secondo cui l'avviso di accertamento TFKX/2019 risulta correttamente notificato e, quindi, divenuto irrevocabile, con la conseguente inammissibilità del gravame proposto", laddove il ricorrente era "venuto a conoscenza dell'intero procedimento a carico della <>…., solo con la notifica del provvedimento impugnato, ovvero in data 3.12.2019";

- che, "parimenti, neppure in questo caso, l'avviso di accertamento n. TFX/2019 emesso nei confronti della "Xs.r.l." risulta mai essere stato notificato al sig. X, né tantomeno, prima della sua emissione, una volta emerso il suo presunto ruolo gestorio, è stato mai garantito il contraddittorio nei suoi confronti e l'esercizio del suo diritto di difesa";

- la "falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 145 c.p.c. e 62 del D.P.R. n. 600/1973, a cui i Giudici di prime cure fanno riferimento al fine di sostenere la legittimità della mancata notifica degli avvisi di accertamento svolti a carico della "Xs.r.l.";

- che "sorgono seri dubbi di legittimità Costituzionale in ordine alla mancata previsione da parte del combinato disposto di cui all'art. 29 della Legge del 31 maggio 2010, n. 78, all' art. 24 della Legge del 7 gennaio 1929 n. 4 ed agli artt. 145 c.p.c., 60 e 62 del D.P.R. 600/1973, dell'onere di notiziare immediatamente i presunti gestori di fatto che dovessero emergere esplicitamente dal P.V.C., all'esito della fase istruttoria, nonché di notificare a questi ultimi come effettive e/o presunte parti sostanziali del rapporto con l'Amministrazione procedente";

- che "chiedere, al sig. X, la dimostrazione della sua estraneità alla gestione della "X s.r.l.", avrebbe gravato quest'ultimo di una dimostrazione di infinite circostanze alternative alla amministrazione della società in questione";

- che "la conclusione a cui sono giunti i Giudici del primo grado del presente giudizio, avrebbe richiesto la certezza almeno della appartenenza del sig. X alla compagine sociale che, per tutti i motivi esposti, mai è stata dimostrata dalla Amministrazione resistente", laddove "il principio esposto nella sentenza che col presente atto si impugna, secondo cui vi sarebbe una presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio tra i soci e, più volte applicato dalla S.C., presuppone sempre la qualità di socio che, nel caso in esame, mai è stata dimostrata dall'Amministrazione resistente, né nel corso del procedimento, né tantomeno nel giudizio";

- la "illegittimità della condanna alle spese sopra richiamata…laddove l'Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale ritenesse fondata la presente impugnazione, e di cui si chiede la integrale riforma nella ipotesi di accoglimento". Ha pertanto concluso chiedendo come in atti e previa sospensiva di volere, "previa remissione degli atti alla Corte Costituzionale perché giudichi sulla questione prospettata nel contesto degli atti difensivi depositati, nonché previa sospensione della esecutività della sentenza n. 947/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Sezione Seconda emessa in data 7.10.2014 e comunicata in data 24.12.2020, non notificata, previa discussione in pubblica udienza, in accoglimento dei motivi di cui sopra, riformare la sentenza impugnata, con l'accoglimento del presente appello e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento Prot. n. X/19 - numero atto TFKX/2019 notificato in data 3.12.2019 e rinotificato in data 24.12.2019, attinente ad una verifica avente ad oggetto l'Imposta sul reddito delle persone fisiche, con contestuale irro-gazione di sanzioni, relativo al periodo di imposta per l'anno 2015, nonché di ogni al-tro accertamento e/o atto ad esso antecedente, connesso, sotteso e/o preordi-nato, incluso, per quanto necessario, anche l'avviso di accertamento n. TFKX/2019, con relativi allegati, a cui l'atto che col presente ricorso si impugna si riferisce a fini integrativi, nonché dell'avviso n. TFX/2019, dei quali è il ricorrente è venuto a conoscenza solo in data 3.12.2019, nonché dell'avviso di accertamento Prot. n. X/19 - numero atto TFKX/2019 notificato in data 3.12.2019 e rinotificato in data 24.12.2019, relativo al periodo di imposta per l'anno 2014, nonché di ogni altro accertamento e/o atto ad esso antecedente, connesso, sotteso e/o preordinato, incluso per quanto necessario, anche l'avviso di accertamento n. TFX/2019 per l'anno 2014, con relativi allegati, entrambi emessi dalla <>, per i motivi esposti, con ogni pronuncia conseguenziale".

Analogo appello - verosimilmente per errore - è stato depositato dal X nella medesima data, con iscrizione al n. X/2021 R.G.A.. Instauratosi il contraddittorio, la appellata si è costituita con controdeduzioni in entrambi i procedimenti con le quali ha resistito agli atti di gravame come sopra proposti chiedendone il disattendimento in quanto infondati, con vittoria di spese. Riuniti i procedimenti ex art. 335 c.p.c., in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli, anche a volerli ritenere ammissibilmente proposti pur consistendo essenzialmente in una mera riproposizione delle già svolte tesi difensive, con quasi nulla considerazione delle argomentazioni poste a base della gravata decisione, sono comunque infondati e vanno quindi respinti per le assorbenti considerazioni che seguono, conformi anche al principio della c.d. "ragione più liquida" per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.

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