Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 21/04/2023, n. 301

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Agli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che esercitano l'attività di intrattenimento e giochi ex art. 74, comma 6, D.P.R 633/1972, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione del regime ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.P.R. 442/1997 i comportamenti concludenti costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto.Il comportamento concludente del contribuente deve essere desunto facendo esclusivo riferimento all'Iva, a nulla rilevando la circostanza che non sia stato tenuto un comportamento equivalente ai fini dell'Imposta sugli intrattenimenti. Il fatto che la base imponibile dell'IVA sia la stessa dell'ISI non esclude la possibilità di optare per il regime IVA ordinario.

Riferimenti normativi: art. 74, comma 6, D.P.R 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., ord. n. 15178/2020.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 21/04/2023, n. 301
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 301
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

Appellante: chiede riforma totale della prima sentenza;
dichiararsi nullità della cartella e dell'avviso di liquidazione;
spese.

Appellato: chiede rigetto dell'appello, spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di irregolarità n. TLF02000001/2018 notificato in data 27/11/2018 oggetto della cartella esattoriale oggi impugnata, l'ufficio ha rideterminato in Euro 31.081,00 l'imposta riguardante l'iva forfettaria determinata ai sensi dell'art.74 comma 6 dpr/633/72;
l'imposta scaturisce dalla base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti di euro 282.550,00 comunicata dall'amministrazione autonoma dei monopoli di stato. L'imposta è poi stata rideterminata a seguito di autotutela parziale in ? 17.356,94 oltre spese di riscossione.

La società, premesso che l'Ufficio nel calcolo dell'imposta non ha tenuto conto della modalità di determinazione dell'IVA da parte della stessa, ha impugnato la cartella presso CT GE deducendo due motivi:

Che nella motivazione dell'avviso si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente (la determinazione dell'imponibile), con violazione dell'art. 7 L.212/2000;

Che il contribuente ha determinato l'imposta sul valore aggiunto in modo ordinario, fatto rilevabile dal comportamento concludente, mentre l'Ufficio ha determinato l'imposta con metodo ordinario;

L'A.d.E si è costituita, resistendo e sostenendo la corrispondenza a legge del proprio operato.

CT GE con la sentenza oggi impugnata ha respinto il ricorso gravando di spese il ricorrente, sul presupposto che non fosse necessaria l'allegazione dell'atto richiamato in quanto ne erano riportati gli estremi, e che non vi fosse prova dell'esercizio di opzione per il regime

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