Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 29/05/2024, n. 422

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In tema di imposta di registro, il notaio risponde in via solidale con i contraenti unicamente per l'imposta principale. Per tale intendendosi quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto registrato ictu oculi. Al contrario, quando la pretesa impositiva non trova riscontro cartolare, l'Amministrazione finanziaria deve emettere l'avviso di accertamento per l'imposta, che, a quel punto, avrà natura complementare, direttamente nei confronti delle parti contraenti. Un atto rubricato quale "risoluzione parziale di compravendita e divisione" e dalla cui lettura emerge la volontà dei contraenti di risolvere quanto trasferito con precedenti contratti è certamente una vera e propria compravendita. Ciò prova la natura principale dell'imposta dovuta e, per l'effetto, la responsabilità solidale del notaio rogante.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 29/05/2024, n. 422
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 422
Data del deposito : 29 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto relativo a contratto atipico do ut facias , a rogito notaio E, stipulato il 19/2/2008, rep. NN, registrato ad XX il XX al n. NN, le signore A M e D M trasferivano a G L (rispettivamente nipote e figlio) la proprietà della quota di un mezzo ciascuna di due unità abitative site nel Comune di T, piazza XX, 7 e censite catastalmente al foglio NN, mappale NN, sub, 11 e 12.

In controprestazione il signor G L doveva provvedere alla realizzazione del nuovo tetto di copertura dello stabile, liberando le signore M da ogni futuro onere di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

In considerazione dello stato di manutenzione degli immobili trasferiti, necessitanti di lavori di ristrutturazione, le Parti attribuivano agli stessi il valore di € 180.000,00.

Con successiva scrittura privata autenticata del notaio E, in data 5/5/2008, registrata ad XX il XX al n. NN, serie 1T, le parti convenivano di modificare la controprestazione, convenendo che il signor G L, in luogo delle opere previste, avrebbe provveduto al pagamento del prezzo di € 180.000,00 (da pagarsi in tre rate uguali).

Infine, con atto a rogito notaio O, registrato il 24/12/2018 al numero NN, serie IT, la signora A M e il signor G L manifestavano la volontà di risolvere contestualmente e limitatamente a quanto trasferito dalla signora M A (quota di un mezzo di proprietà) il contratto do ut facias di cui sopra. Pertanto il sig. G L (avendo acquisito la quota della madre) era diventato comproprietario dell'immobile al 50% in comunione con la zia. A questo punto, volendo sciogliere la comunione esistente, tali due soggetti si sono ripartiti i due diversi appartamenti presenti nell'immobile:

alla signora A M l'appartamento censito catastalmente al foglio NN, mappale NN, sub, 12 del Comune di T;

al signor G L l'appartamento censito catastalmente al foglio NN, mappale NN, sub, 11.

Tale ultimo atto notarile è stato assoggettato all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, in luogo dell'imposta proporzionale di registro.

Con avviso di liquidazione dell'imposta, l'ufficio ha invece ritenuto che l'imposta fosse dovuta in misura proporzionale, ex art. 28 Testo unico Registro;
e che, trattandosi di imposta principale, risultasse obbligato al suo pagamento il Notaio Rogante, con facoltà di rivalsa nei confronti delle parti contraenti. Ciò in quanto non si tratta di un atto costitutivo di un nuovo diritto di proprietà, a titolo oneroso.

Il Notaio rogante proponeva ricorso impugnando l'avviso di liquidazione, ritenendo corretta la tassazione in misura fissa perché "stante la volontà delle parti di eliminare gli effetti del trasferimento immobiliare a titolo oneroso.... [l'atto] non produce in alcun modo trasferimento di diritti immobiliari".

Con la sentenza n. 128 del 26.2.2021 , la Sezione 2 della Commissione tributaria provinciale di Savona ha accolto il ricorso, annullando l'avviso di liquidazione unicamente sulla base del seguente motivo da ritenere e riguardante la qualificazione dell'imposta applicata dall'Agenzia da qualificarsi come principale e non come complementare come sostenuto dall'Ufficio.

I giudici di primo grado ritengono infatti illegittima la qualificazione del tributo come imposta principale, con conseguente formulazione della pretesa impositiva per imposta di registro attuata nei confronti del notaio rogante l'atto, perché "nel caso di specie, è da ritenere essere in presenza di un imposta di tipo complementare, in relazione alla quale nel rispetto della comma secondo dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986 (TUR), il pubblico ufficiale rogante non possa essere chiamato in corresponsabilità con i contribuenti parti dell'atto registrato (nello specifico A M e G L).

Nel merito i giudici convengono con l'Agenzia delle Entrate che il contratto sia da qualificarsi come mutuo dissenso con effetto di nuovo trasferimento di proprieta': in considerazione di tale motivazione peraltro

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