Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 05/02/2024, n. 98

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 05/02/2024, n. 98
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Numero : 98
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Bologna (di seguito l'Ufficio) in data 29 Agosto 2016, notificava al sig. A.T., l'atto n. THBCOCFO1XXX sulla base di un processo verbale di constatazione datato 30.4.2015, già notificato al sig. T., in data 12.5.2015 "... nella sua qualità di amministratore di fatto ..." per aver agito in concorso (ex art. 9 d.lgs. 472/97 ) con la società A.S. srl nel porre in essere somministrazione irregolare di manodopera dal fornitore S.A.I. Sas e fatturazione per operazioni inesistenti.

Il T. , dopo aver ricevuto l'atto di contestazione n. THBCOCFO1XXX,ritenuto unitamente al sig. S.N. il vero dominus di A.S. srl ,proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna , eccependo: 1) il difetto di poteri di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'atto di contestazione, 2) la nullità dell'atto di contestazione perché sottoscritto e firmato da un capo area e non da un dirigente, 3) l'errore nel ritenerlo amministratore di fatto della società A.S. Srl;
4) la violazione dell' art. 7 d.lgs. 269/2003 .

La CTP con sentenza n.XXX/2017 nel merito del ricorso, ed in particolare, per quanto riguarda il rilievo dell'Ufficio nel ritenere il sig. T. amministratore di fatto della società A.S. Srl, affermava che "... il motivo di opposizione è poi infondato anche in punto di fatto, nel senso che dal contenuto del PVC in data 24 aprile 2015, su cui si fonda l'atto impugnato, si desumono tutte le circostanze in forza delle quali può ritenersi che il ricorrente, unitamente ad altro soggetto (il sig. S.N.), fosse il vero amministratore della società A.S. srl ...". Per quanto riguarda il quarto motivo d'impugnazione - la violazione dell' art. 7 d.lgs. 269/2003 - , la CTP sostiene che "... la responsabilità per le sanzioni, contestata al ricorrente, sussiste ai sensi dell' art. 9 DLGS 472/1997 , dovendosi ritenere il concorso del ricorrente unitamente ad altri soggetti (società varie del gruppo ed altri amministratori di fatto e di diritto) nel compimento degli illeciti sanzionati con le sanzioni in questione..." .

Il sig. T. proponeva impugnazione dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna che con sentenza XXXX/2018 accoglieva il ricorso in appello, annullando l'atto di constatazione N. THBCOCF01XXX impugnato e compensando le spese dei due gradi di giudizio. In particolare, la CTR Emilia-Romagna ha - nel merito - ritenuto fondato l'appello promosso dal sig. T. affermando che "... l'estraneità del sig. T. alla gestione della società è stata dichiarata con sentenza penale..."

L'Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione che con ordinanza XXXX del 5. 12.2022: "... Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in differente composizione ..."

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il secondo motivo dedotto dall'Avvocatura dello Stato rilevando che "... in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall' art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 , e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna;
ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ( art. 116 c.p.c. ), deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione ..."

La causa è stata riassunta dal sig. T., rappresentato e difeso dall'Avv. P.A. ed elettivamente domiciliato a BOLOGNA in Piazza Trento e Trieste n. 4 Bologna presso lo studio dell'Avv. P.M. del Foro di Bologna, che chiede la conferma della sentenza della CTR Emilia Romagna n. XXXX/2018 e, conseguentemente, dichiarare e confermare l'annullamento dell'atto di contestazione n. THBCOCFO1XXX del 29.8.2016 nei confronti del Sig. A.T..

Si costituisce l'Ufficio che chiede il rigetto del ricorso in riassunzione di parte, la conferma della legittimità dell'atto originariamente impugnato e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Con Memoria in data 18 gennaio 2024 il T. ha segnalato le novità in materia di rapporto tra il processo penale e quello tributario riferendo del testo proposto dalla VI Commissione permanente del Senato comunicato alla Presidenza il 31 luglio 2023,rispetto al testo approvato dalla Camera il 12 luglio 2023, prevedendosi di attribuire un rilievo preminente a quanto accertato in sede penale in caso di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, di modo che "i fatti materiali accertati in sede

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