Corte di Giustizia di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 06/03/2024, n. 307

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 06/03/2024, n. 307
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Numero : 307
Data del deposito : 6 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avviso di accertamento impugnato da parte contribuente è relativo al parziale versamento dell'imposta Municipale unica relativamente all'anno 2014, con riferimento al possesso da parte della U. l. S.p.A. di più immobili, specificati in atti, posseduti dall'anno 2014 a titolo di proprietà a causa della risoluzione anticipata dei relativi contratti di leasing.
Con ricorso alla competente commissione tributaria provinciale la parte contribuente ha contestato la pretesa dell'Amministrazione sostenendo che tale tributo deve ritenersi dovuto dal locatario in quanto soggetto passivo, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata, anche se il contratto è stato risolto anticipatamente, ma il locatario non abbia provveduto alla riconsegna dei beni.
Costituito il contraddittorio, la commissione tributaria di prime cure rigettava l'impugnazione sostenendo che, secondo giurisprudenza consolidata, il soggetto obbligato al pagamento, con riferimento alla situazione sopra prospettata, deve ritenersi essere il locatore anche se il locatario non abbia provveduto alla riconsegna del bene.
Propone appello la contribuente, contestando la motivazione "implicita" con cui in sentenza sarebbe stata ritenuta infondata l'eccezione concernente la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
Inoltre, contesta l'interpretazione di diritto in punto di legittimazione passiva rispetto all'imposizione nonché la mancata valutazione del parziale pagamento effettuato rispetto alla pretesa.
Si costituisce l'Ufficio contestando quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per la Toscana all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima doglianza, concernente la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, si osserva che, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall' art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212 , ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l' "an" ed il "quantum" della pretesa tributaria al

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