Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 27/06/2023, n. 210

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La clausola penale per ritardata consegna di un immobile contenuta in un contratto di locazione è, ai sensi dell'art. 1382 del c.c., una disposizione accessoria che, ai fini dell'imposta di registro, è disciplinata dal comma 2 dell'art. 21 del D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Registro): "se le disposizioni contenute in un atto derivano necessariamente le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa". La clausola penale contenuta nei contratti di locazione, non avendo autonoma esistenza giuridica fuori da detti contratti, non può essere oggetto di autonoma tassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 27/06/2023, n. 210
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Numero : 210
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Terni propone appello avverso la sentenza n. 57/2021 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Terni, che ha accolto il ricorso del Sig. xxxxx contro l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2017/xx/xxxxx/xxx/xxx. Con il predetto avviso, l'Ufficio recuperava l'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, con sanzioni ed interessi, tassando la clausola penale inserita nell'art. 9 del contratto di locazione registrato nel 2017 in cedolare secca (con esenzione di bollo ed imposta di registro) che prevede la penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardata consegna dell'immobile. Nel ricorso presentato alla Corte di 1° grado, il Sig. xxxxx sosteneva che l'avviso era illegittimo poiché la causa penale ha natura accessoria rispetto al contratto principale, e non sussiste come negozio autonomo in quanto le sue sorti dipendono da quelle del negozio principale. Invocava, pertanto, l'applicazione del 2° comma dell'art. 21 del T.U.R. (Testo Unico Registro). L'Agenzia, nella costituzione in giudizio, sosteneva la legittimità del proprio operato, confermando che la clausola penale, inserita nel contratto, è autonoma;
pur avendo carattere accessorio, la stessa clausola penale non ha un rapporto di necessario collegamento ed interdipendenza, per cui ciascuna disposizione è sottoposta ad autonoma tassazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 21 del TUR. La Corte di Giustizia di 1° grado di Terni accoglieva il ricorso del contribuente. Propone appello l'Agenzia Entrate, per i seguenti motivi: - Violazione o falsa applicazione dell'art. 21 del T.U.R., in relazione all'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi). La clausola penale opera come una condizione sospensiva: gli effetti sono ricollegati al verificarsi di un evento successivo alla registrazione del contratto. Ne discende che ai fini della tassazione dell'imposta di registro, trova applicazione la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all'art. 27, comma 1 del T.U.R. , secondo cui tali atti sono registrati con pagamento dell'imposta in misura fissa;
- Violazione o falsa applicazione dell'art. 27 del TUR. La clausola penale è autonoma pattuizione sottoposta a condizione sospensiva e l'Ufficio ha correttamente applicato l'art. 27: gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta fissa. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione. Le somme eventualmente pagate in conseguenza della clausola penale sono escluse da IVA ex art. 15 DPR 633/72. Si costituisce il contribuente, con le seguenti controdeduzioni, così riassunte: - Risulta difficile sostenere che la clausola penale possa avere natura autonoma: se il contratto di locazione non esiste, neppure la penale esiste, in quanto non può avere una funzione indipendente nell'economia complessiva del contratto;
- In un contratto di locazione con cedolare secca (senza imposizione di bollo e

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