Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 27/09/2023, n. 303

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nel caso di specie ricorrono tutte le caratteristiche e condizioni previste dalla legge per l'esenzione che in questo caso spetta, con la conseguenza che l'accertamento dell'ufficio è illegittimo. A decorrere dall' 01/01/2014, infatti, con la legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 707) l'imposta IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale. Gli stessi sono definiti come unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente al fine di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che sono nell'impossibilità di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. La definizione di alloggi sociali di cui sopra trova conferma anche nella legge regionale Umbria n. 15/2012 e n. 80/2014

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 27/09/2023, n. 303
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Numero : 303
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Il Comune di Otricoli richiedeva all'xxxxx il pagamento dell'IMU sugli immobili di proprietà per l'anno 2015. L'xxxxx impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, eccependo la carenza di motivazione e, soprattutto, l'infondatezza della pretesa tributaria, poiché il patrimonio immobiliare gestito dall'xxxxx era equiparato agli alloggi sociali e perciò escluso dall'assoggettamento all'IMU, come specificato dall'art. 13 comma 2 lett. b) della L. 215/2011. Il Comune di Otricoli, costituitosi in giudizio, replicava che xxxxx non aveva dato la benché minima prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali. Era perciò dovuta l'IMU con l'aliquota ordinaria e la detrazione di ? 200,00 accordata dalla legge. Con sentenza del 19 luglio 2021 la Commissione Provinciale respingeva il ricorso, sostenendo che l'esenzione IMU era applicabile all'xxxxx solo quando gli immobili erano utilizzati direttamente dall'ente possessore e destinati ad atività non produttive di reddito, restando così esclusa l'operatività dell'esenzione quando l'immobile era utilizzato indirettamente, seppure per finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. Un. 28160/2008, 12313/2017 ed altre). Propone appello a questa Corte di Giustizia di secondo grado l'xxxxx, rilevando che i primi giudici avevano completamente omesso di esaminare il punto centrale della controversia, e cioè la qualificazione delle proprietà xxxxx come alloggi sociali, dalla quale dipendeva l'operatività dell'esenzione. Nessuno dei precedenti giurisprudenziali citati dalla Commissione Provinciale aveva giudicato della specifica questione, poiché trattavasi di casi concreti anteriori all'introduzione della specifcia esenzione derivante dalla qualificazione di alloggi sociali. A tale proposito l'Azienda appellante richiamava la copiosa documentazione prodotta, che attestava come gli alloggi di sua propietà siti nel Comune di Otricoli possedessero tutte le

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi