Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 26/08/2024, n. 274
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Srl ricorreva alla CTP di Udine avverso gli avvisi di accertamento, con cui l'Agenzia delle Entrate di Udine aveva contestato, per l'esercizio 2014, a) la indebita deduzione (ai fini IRES e IRAP) / detrazione (ai fini IVA) dei seguenti oneri:
1) e 2) compensi amministratori co.co.co. e relativi contributi previdenziali non deducibili per asserita carenza di previa delibera assembleare (per complessivi € 2.338,14);
3) rimborsi chilometrici amministratori co.co.co. soci società di capitali non deducibili per difetto di competenza (riconducibile al 2013, per € 1.000) / per mancata documentazione dell'inerenza (per € 8.252,17);
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4) rimborsi chilometrici amministratori co.co.co. non deducibili per difetto di competenza (riconducibile al 2013, per € 1.000);
5) fiere, mostre, convegni non deducibili per difetto di inerenza (per € 124,36);
- 6) spese di viaggio non deducibili per difetto di inerenza (per € 927,04);
7) spese di rappresentanza non deducibili per difetto di inerenza (per € 270,16);
acquisti di servizi diversi non deducibili per mancata documentazione dell'inerenza (per € 26.188);
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9) e 10) consulenze tecniche e correlato contributo cassa previdenziale lavoratore autonomo indeducibili per mancata documentazione dell'inerenza (per complessivi € 37.928);
11) prestazioni lavoratori autonomi occasionali indeducibili per mancata documentazione dell'inerenza (per € 2.437,50);
Con Sentenza la CTP, previa riunione dei procedimenti e preso atto della parziale autotutela dell'Ufficio (per i rilievi nn. 1 e 2) a) accoglieva parzialmente il ricorso della Società, annullando i rilievi da 5 a 11 in quanto riconosceva che gli oneri contestati erano "congrui e inerenti", "idoneamente giustificati", senza che ne fosse mai stata "messa in dubbio la genuinità oggettiva";
lo respingeva per il resto (confermando i rilievi nn. 3 e 4);
b) accoglieva integralmente i ricorsi dei due soci, ritenendone "l'impugnazione pienamente fondata, indipendentemente dai riflessi spiegati dal parziale accoglimento dell'impugnativa proposta dalla Società", in quanto "nell'ipotesi in cui i maggiori utili derivino, non già dall'accertamento di maggiori ricavi, oppure dal disconoscimento di spese oggettivamente non sostenute, bensì nell'ipotesi in cui la spesa sia stata oggettivamente sostenuta dalla Società, ma non sia stata riconosciuta ad esempio per difetto di inerenza e/o perché riferibile a diverso esercizio, (...) viene meno quella presunzione di ricaduta sui soci del maggior utile, non essendo in alcun modo configurabile a loro favore un flusso di denaro o di altra utilità"
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Udine concludendo per la parziale riforma relativamente ai capi che l'ha vista soccombente.
Si costituiscono controdeducendo la Società ed i soci compartecipi concludendo per il rigetto del gravame ed appellando incidentalmente la sentenza limitatamente ai capi rigettati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia l'appello principale che l'incidentale sono infondati.
Preliminarmente l'Ufficio ritiene inutilizzabile la documentazione dimessa dalla Contribuente stante la preclusione prevista dall'art. 32 del D.P.R. 600/1973. La questione è infondata in quanto la Società ha risposto all'invito dell'Ufficio nella fase precontenziosa, ma anche perché detta preclusione non è stata contestata durante il primo grado di giudizio quando gli stessi documenti erano stati depositati e messi a disposizione dei giudici e dell'Ufficio.
L'Appellante contesta l'inerenza dei costi ripresi a tassazione ritenuti deducibili dai giudici di primo grado.
Osserva la Corte che l'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 del TUIR, è riscontrabile non solo se l'attività svolta rientra tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario, ma anche quando essa è destinata, almeno potenzialmente, a produrre utili, potendosi valorizzare spese che, pur presentando un rapporto debole tra costo ed attività d'impresa, concretamente si rivelino strumentali al progetto imprenditoriale. Secondo l'interpretazione tradizionale, essa trova allocazione nell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, in particolare è ricondotto al rapporto tra costo ed impresa. È stato in particolare affermato che, con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, al fine della deduzione, va definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e l'impresa - sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente