Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 09/04/2024, n. 2338
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Le cessioni intracomunitarie sono non imponibili ("esenti", secondo la terminologia della direttiva), ai fini iva se, tra l'altro, in conformità all'articolo 138 della direttiva n. 112/2006/Ce e all'articolo 41, co. 1, lettera a), del d.l. n. 331/1993, si dimostri che la merce sia stata trasferita dal fornitore al cliente con sede in uno Stato membro UE diverso da quello di provenienza. Nel caso di specie la Corte di Giustizia Tributaria ha affermato che non incide sul beneficio dell'esenzione la dichiarazione postuma del cessionario della ricezione della merce, atteso che l'isteresi temporale non è pregiudizievole all'applicazione dell'art. 41 d.l. 331/93 ed alla normativa UE che specificatamente prevede come anche le dichiarazioni successive, come avvenuto nel caso di specie, certificano la reale operazione di trasferimento di merci da un Paese comunitario ad altro (G.T.). Riferimenti normativi: art. 41 d.l. 331/93; art. 138 direttiva n. 112/2006/Ce; ,art. 45-bis Regolamento di esecuzione UE n. 2018/1912 modif. del n. 282/2011; direttiva 2018/1910/UE del Consiglio, iscrizione al VIES.
Riferimenti giurisdizionali: Cass. n. 5761/21; Cgue, 9 febbraio 2017, C-21/16; Cass. n. 10006/18.
Prassi: Interpello n. 230 del 1° marzo 2023.
Sul provvedimento
Testo completo
Appello di Tentazione srl c/ Ag. Dogane e avverso sentenza 1646/22/20 della CGT di primo grado di RM.
L'Agenzia delle Dogane in data 28.05.2015 esegue verifica sulla Società XXXXX srl e rileva per il 2013, la non corretta applicazione dell'IVA sulla cessione delle merci intracomunitaria. La documentazione esibita dalla Società a supporto non viene ritenuta adeguata e sufficiente per dimostrare l'effettiva uscita della merce dal territorio nazionale. L'Agenzia redige quindi, P.V. e fa carico alla società del rilievo. La XXXXX s.r.l. visto i rilievo, in data 21/03/2018, presenta istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 19/06/1997 n. 218 e sulla scorta dell'istanza, l'Agenzia propone la chiusura del procedimento che però la società non accetta e presenta ricorso alla CGT di primo grado e sostiene che per le vendite fatte in ambito comunitario, sussistono tutti gli elementi costituitivi affinché possano essere considerate cessione intracomunitaria. In particolare, i motivi su cui fonda il ricorso sono i seguenti:
1) il fornitore e l'acquirente devono essere soggetti passivi Iva- condizione rispettata ;
2) i beni devono