Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 12/06/2023, n. 277
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La presenza di una cessione in frode dei crediti tributari è desumibile dalla coincidenza soggettiva-e dunque di interessi-esistente tra le compagini sociali che convengono nella cessione d'azienda, dalla quale discende la presunzione circa la conoscenza della situazione debitoria riferibile alla società cedente, avvalorata dalla mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti di cui al co. 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997. La fattispecie ex art. 14. Co. 4 del D.Lgs. 472/1997 può ritenersi integrata, dunque, nell'ipotesi di sostanziale identità tra le società contraenti, corredata dalla pattuizione volta ad escludere l'acquisizione, in capo alla cessionaria, dei crediti e dei debiti della cedente, successivamente messa in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, e dalla volontà di stabilire un corrispettivo di trasferimento di molto inferiore rispetto al valore dell'attività oggetto della cessione e della sua redditività futura.
Sul provvedimento
Testo completo
La società P. n. spa è stata fondata nel 2014 e gestisce l'omonimo sito sciistico. In data 31/5/2016 acquisiva in cessione il ramo di azienda dalla soc. P. N. Srl per la gestione della "Seggiovia E. ", avuta in concessione dal Comune di F. S. per la durata di quaranta anni a partire dal 2006;
il corrispettivo per tale cessione è stato determinato in ? 200.000. Quest'ultima utilizzava tale corrispettivo per ridurre in parte il proprio debito verso l'Erario. Tale società veniva poi messa in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese dal 2018. In data 15/9/2019 la soc. P. N. spa riceveva una intimazione di pagamento per debiti della società cedente in quanto obbligato in solido, a parere dell'ufficio, ai sensi dell'art. 14 commi 4 e 5 della legge 472/97. Il contribuente presenta ricorso che viene rigettato dalla CTP.
Ora il contribuente presenta appello per i seguenti motivi:
1 la motivazione della intimazione era riferita esclusivamente ai commi 4 e 5 dell'art. 14 del d.leg. 472/97.
Solamente nelle controdeduzioni l'ufficio aveva fatto riferimento ai primi tre commi del medesimo articolo.
La CTP ha di fatto accettato la motivazione della intimazione e non ha spiegato perchè è corretta la valutazione dell'ufficio. Di fatto però la sentenza non afferma che vi sia stata una condotta per frodare il fisco anzi parrebbe accettare la tesi della ricorrente per la applicabilità dei soli commi 1 e 2 dell'art. 14.
2 omessa pronuncia sulla illegittimità di utilizzare l'intimazione quale primo atto per sostenere la solidarietà del debito: l'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che l'espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica. E' evidente che per il legislatore il termine di 5 giorni non può che essere riferito ai casi in cui il debitore abbia già ricevuto l'avviso di accertamento o le cartelle e non vi abbia provveduto.
Dunque l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare uno specifico atto all'appellante prima della intimazione.
3 non vi è stata una vera cessione di ramo di azienda, ma piuttosto una cessione di una concessione con la conseguenza di non responsabilità patrimoniale della ricorrente per i debiti della cedente. Al di là del nomen iuris dall'atto stipulato si evince che non vi è autonomia della parte trasferita che non può quindi costituire un vero e proprio ramo di azienda. Nella cessione difatti manca tutta la rete di servizi per poter considerare la stessa come ramo di azienda. Tale cessione è pertanto da riqualificarsi più correttamente come la " semplice cessione della concessione intesa come una immobilizzazione immateriale", come si esprime il Consulente nella sua Relazione. Richiama la sentenza della Cassazione n. 13399 del 22 giugno 2005 con la quale si evidenzia come si debba/possa qualificare un contratto: primo passo analizzare la volontà delle parti, secondo passo qualificazione. Nel nostro caso non si può interpretare che vi sia stata la cessione di un ramo di azienda non essendovi autonomia giuridica ed economica della parte trasferita. 4 Violazione di legge (art. 7 legge 212/2000 e art. 3 legge 241/1990): l'art. 7 comma 1 dello statuto del contribuente prevede, oltre alle motivazioni secondo la legge 241/90, che all'atto notificato vi siano allegati
gli atti prodromici affinchè il contribuente possa esercitare il prorio diritto di difesa. Cita a questo proposito
la sentenza della CTR Emilia Romagna passata indenne al vaglio della Cassazione n. 788/2017.
5 non è corretta l'affermazione del giudice secondo la quale la responsabilità del contribuente deriva dalla cessione d ramo di azienda, da cui deriverebbero cospicui utili. In realtà la seggiovia C. non ha apportato maggiori ricavi proprio perchè essa non è indispensabile per consentire il collegamento di P.N. con altre località sciistiche limitrofe. Il tutto come si evince dalla Relazione del perito che il contribuente ha presentato secondo la quale : "Questo dimostra che i passaggi e gli andamenti economici della società non sono una diretta conseguenza della diversa strutturazione e organizzazione degli impianti in senso stretto.".
6 congruità del valore