Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 16/11/2022, n. 239

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 16/11/2022, n. 239
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Numero : 239
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 285/02/18 la Commissione Tributaria Provinciale di ST aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra xxxxx, residente in ST, avverso la cartella di pagamento n. 11420170000892617 REGISTRO 2005, emessa da EQ-ST (per ruolo n. 2017/202 emesso dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 Roma, Ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio, reso esecutivo in data 6.02.2017), notificata il 30.05.2017, con condanna della soccombente Agenzia delle Entrate-Riscossione a spese.

Respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Agenzia della riscossione (succeduta a EQ), la Prima Commissione ha concordato sulla prescrizione sostenuta dalla ricorrente, poiché l'Agenzia non aveva comunicato alcuna notizia sull'eventuale avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione o altro atto interruttivo della prescrizione.

La contribuente, elettivamente dom.ta in Roma sin dal primo grado presso lo studio dell'Avv. xxxxx, ha depositato in data 21.05.2019 presso la Commissione Regionale controdeduzioni al ricorso in appello notificato in data 6/5/2019 e ricevuto il 9/5/2019, con appello incidentale. Concludendo per il rigetto dell'appello proposto e per la conferma dell'impugnata sentenza, ovvero per l'accoglimento, se del caso, dell'appello incidentale (concernente omessa indicazione in cartella della data di notifica o comunicazione dell'Avviso di Liquidazione 000020877 sottonumero 0 anno 2005 indicato come atto presupposto). Allegata documentazione (tra cui copia della cartella e copia istanza di reclamo dd. 19.07.2017).

Le controdeduzioni sono state rubricate sub RGA 107/19.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato presso la Commissione appello in data 31.05.2019, concludendo per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento dell'appello. Con vittoria di spese. Richiesta contestuale di trattazione in pubblica udienza.

L'appello è stato rubricato sub RGA 116/19.

E' constato in atti che la Segreteria ha notificato il 30.06.2022 via pec all'avv. xxxxx avviso di trattazione per l'udienza dd.

5.09.2022 h. 16.00, concernente procedimento rubricato sub RGA 107/19, rappresentandosi trattazione in Camera di consiglio salvo il disposto dell'art. 33.1 DLgs 546/92.

E' parimenti constato in atti che la Segreteria ha notificato il 29.08.2022 via pec all'avv. xxxxx avviso di trattazione per l'udienza dd.

5.09.2022 h. 16.00, concernente procedimento rubricato sub RGA 107/19, in esso rappresentato essere stata presentata richiesta di trattazione in pubblica udienza.

All'udienza odierna (in cui è fissata la trattazione di ambo i procedimenti RRGGAA 107/19 e 116/19), dapprima riunito per connessione soggettiva ed oggettiva il procedimento

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