SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 18.4.2017 E B in qualità di trustee del T C proponeva appello avverso la sentenza n. 543/02/2016 emessa dalla Commissione Provinciale di Macerata depositata il 19.4.2016 che aveva respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n. 2013/X con cui l'amministrazione finanziaria, con riferimento all'atto notaio G B del 28.2.2011 istitutivo del trust venivano contestate violazioni in materi d'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale. In particolare l'agenzia delle Entrate di Macerata aveva ritenuto che il suddetto atto notarile non avrebbe potuto essere assoggettato ad imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale ma doveva essere assoggettato all'imposta di donazione sull'importo eccedente il valore di franchigia oltre imposta ipotecaria e catastale. In definitiva aveva ritenuto che le imposte applicabili all'atto dovevano essere quelle relative all'assegnazione dei beni all'unico socio C A conseguente allo scioglimento della società al fine di conferirli in un trust con beneficiario il figlio minore del disponente C B. Ciò premesso l'Agenzia delle Entrate provvedeva a riliquidare l'imposta di registro al 15%, l'imposta ipotecaria al 2% e l'imposta catastale all'1% con riferimento all'operazione di assegnazione dei beni al socio e, l'imposta ipotecaria e catastale nella stessa misura con riferimento al vincolo di destinazione creato con il conferimento dei beni in trust a favore del figlio minore. L'appellante censurava la decisione di primo grado a) ribadendo l'inesistenza dei presupposti per la tassazione dell'atto nonché l'erronea determinazione della base imponibile;b) eccependo che con l'atto notaio G B del 28.2.2011 il disponente C A aveva posto in essere un negozio di trasformazione previsto dall'
art. 2500 septies c.c. consistente nella trasformazione atipica di una srl in trust con lo scopo di destinare il patrimonio ivi contenuto senza alcun trasferimento della proprietà su cui incideva il vincolo c) contestando che per effetto dell'operazione di trasformazione vi fosse stato, come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, alcun passaggio di beni dalla C srl unipersonale al socio C A d) eccependo che la trasformazione eterogenea della srl in trust rientra tra le operazioni di gestione straordinaria allo scopo di adattare la forma giuridica alle diverse esigenze nel frattempo maturate in capo all'imprenditore unico socio senza dover necessariamente passare dalla fase di liquidazione, esigenze rappresentate dalla volontà di salvaguardare il patrimonio per trasferirlo in un secondo momento al figlio minore indicato come unico beneficiario del trust e, quindi, titolare, al momento della trasformazione della società, di una mera aspettativa senza la possibilità di configurare un suo arricchimento immediato né, tanto meno, alcun effetto immediatamente traslativo del patrimonio in suo favore. L'appellata, costituitasi, contestava la fondatezza del gravame di cui chiedeva l'integrale rigetto sottolineando l'effetto elusivo dell'operazione portata a termine mediante la pretesa trasformazione eterogenea della srl in trust che in realtà aveva comportato, on ogni conseguenza di natura tributaria, - la liquidazione della società con assegnazione dei beni all'unico socio;- la successiva istituzione del trust con conferimento dei beni nel trust medesimo in favore del figlio del disponente. All'esito dell'udienza del 13.12.2022 la causa era come di seguito decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare fondato e merita accoglimento. In via preliminare occorre rilevare che il presente giudizio non ha ad oggetto la validità o meno dell'atto a rogito notaio G B del 28.2.2011, ma, soltanto la sua rilevanza tributaria. È evidente, infatti, che la validità o meno del contratto non rientra nell'ambito dei poteri di accertamento della giurisdizione tributaria quanto piuttosto di quella ordinaria. Va, quindi, a tale proposito, osservato che il trust rappresenta nient'altro che un patrimonio separato ciò che rende del tutto opinabile e, in definitiva, erronea l'affermazione secondo cui la trasformazione in oggetto avrebbe avuto quale effetto l'assegnazione dei beni all'unico socio rappresentando piuttosto un atto di autonomia privata attraverso la quale il disponente (titolare del patrimonio societario) decide di gestire diversamente il suo patrimonio (attraverso il trustee) vincolandolo al perseguimento di un determinato scopo, nella specie, facilmente individuabile nella destinazione dello stesso al beneficiario (figlio del disponente) al compimento del quarantesimo anno di età. Attraverso la trasformazione eterogenea di una S.r.l. in trust disciplinata nell'alveo delle disposizioni contenute nell'
art. 2948 cc e negli artt. 2500 septies e opties cc si realizza un fenomeno di cooperazione gestoria atipica per la realizzazione di interessi ritenuti meritevoli di tutela, ma in nessun caso è possibile affermare che il patrimonio segregato con l'istituzione del trust elida la continuità dei rapporti attraverso la creazione di un nuovo soggetto giuridico limitandosi piuttosto ad imputare, ai fini della loro gestione, l'intero complesso dei beni societari ad un trustee. Non v'è dubbio che, quanto meno nell'immediato, la realizzazione degli interessi del socio (estinzione della società senza passare dalla fase di liquidazione e istituzione del trust) si realizza con minori costi ma ciò non può, automaticamente, connotare l'operazione come contra ius. Ne consegue che il mero vincolo dei beni in un trust è soggetto a sola tassa fissa e l'eventuale tassazione sul trasferimento dei beni al beneficiario potrà essere effettuato solo quando l'effetto traslativo, del tutto eventuale al momento dell'istituzione del trust, si sia effettivamente realizzato. La Corte in proposito ha osservato che "l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i «vincoli di destinazione», con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari. (cfr. ord. 20.6.2022 n. 19475 e ord. 29.6.2022 n.20811, vedi anche Circolare Trust n. 34 E del 20.10.2022). Le ragioni della decisione, comunque, fondate su un orientamento giurisprudenziale non sempre condiviso giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.