Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 23/12/2022, n. 5221
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Testo completo
Il ricorrente, già legale rappresentante di Ixxxx Exxxx Rxxxx s.n.c., società cessata il 31 dicembre 2007, impugna il provvedimento di diniego del rimborso della somma di euro 9.456,00=, costituente un credito IVA della società poi sciolta, ne eccepisce I 'illegittimità e ne chiede l'annullamento, con conseguente condanna dell'Agenzia delle entrate a provvedere al rimborso dell'importo controverso. Costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 18 giugno 2020, l'ente resistente conclude per il rigetto del ricorso. Con ordinanza pronunciata il 10 settembre 2020, la Commissione ha invitato l'Agenzia delle entrate a produrre la dichiarazione IVA di Ixxxx Exxxx Rxxxx s.n.c., indicata tra i documenti allegati alla sua memoria di costituzione, ma in effetti, non inserita nel fascicolo telematico. Il 14 settembre 2020 l'Agenzia delle entrate ha prodotto la dichiarazione IVA, presentata da Ixxxx Exxxx Rxxxx s.n.c. per il periodo d'imposta 2007.
La CTP accoglie il ricorso. Dall'esame della dichiarazione IVA presentata da Ixxxx Exxxx Rxxxx s.n.c. per l'anno 2007 si evince che la società contribuente, ora sciolta e cessata, aveva indiato la somma di euro 9.456,00= nel quadro RX, rigo RXI, quale importo a credito;
non aveva compilato la casella del predetto rigo dedicata alla richiesta di rimborso ed aveva inserito la somma nella casella del "credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione".
Avendo poi la società cessato l'attività alla fine del 2017, non aveva potuto utilizzare il credito in compensazione ed, in data 17 ottobre 2016, prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, a mezzo del Sig. Vxxxx Mxxxx all'epoca legale rappresentante, ne ha chiesto il rimborso. È pacifico, perché in punto l'ente resistente nulla obietta, che il credito controverso fosse all'epoca esistente;
l'Agenzia delle entrate ha però rifiutato il rimborso, ritenendo che esso sia prescritto, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 54/ 1992, poiché la contribuente, pur avendolo esposto nella dichiarazione IVA dell'anno 2007, aveva omesso di chiederne il