Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 24/01/2023, n. 76
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L'art. 3 del dl 203/2005, convertito nella legge. 248/2005 stabilisce che a decorrere dal 1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la costituenda s.p.a. Riscossione, che agirà con i poteri e le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del dPR n. 602/1973 ed effettuerà l'attività di cui all'art. 4 del d.lgs. n.237/1997. Il precedente modello organizzativo di riscossione dei tributi prevedeva la delega dell'attività a soggetti esterni alla P.A., che agivano in regime di concessione, all'interno dell'ambito territoriale a ciascuno assegnato. Di qui la necessità della delega ad altro concessionario, al fine di riscuotere tributi da un soggetto che aveva sede o residenza nel perimetro della concessione attribuita al delegato. Ma quelle norme devono aversi ormai per implicitamente abrogate dalla legge 248/2005, che ha accorpato in un unico soggetto tutta l'attività di riscossione in ambito nazionale: e ciò in ragione del fatto che l'unicità della persona giuridica che si occupa del servizio su tutto il territorio dello Stato connota oggi in termini di semplice delega organizzativa (e non più in termini di competenza territoriale) il fatto che quell'Ente, articolato in più Uffici, assegni all'uno o all'altro Ufficio l'attività procedimentale propria della riscossione.
Sul provvedimento
Testo completo
Con sentenza n. 232/1/2021 del 7.4.2021 e depositata in data 9.7.2021 la Commissione tributaria provinciale di Chieti accoglieva il ricorso presentato da D. avverso la cartella di pagamento n. xxx. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza impugnata con particolare riferimento all'accoglimento dell'eccezione preliminare circa l'incompetenza territoriale dell'AER di Chieti ad emettere gli atti impugnati. Al riguardo ha argomentato deducendo che, al contrario di quanto sostenuto ex adverso, non si verte in presenza di "Agenti della riscossione Provinciali" ma di un unico Agente della Riscossione nazionale, che svolge la propria attività nei termini declinati dalla disciplina di riferimento, la quale prevede, tra l'altro, che: - l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico che svolge l'attività di agente della riscossione su tutto il territorio nazionale ed è, tra l'altro, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale (così l'art. 1 del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1º dicembre 2016 n. 225);
- l'AER (e non le sue articolazioni locali) è chiamata ad "assumere la qualifica di 'Agente della riscossione', svolgendo tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti e, in particolare: - effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni" (così l'art 2 comma 4 del Regolamento di Amministrazione - deliberato dal Comitato di Gestione del 26 marzo 2018 ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il 19 maggio 2018, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 300/1999);
- l'AER si articola in strutture centrali e periferiche (art. 1, comma 5 dello Statuto, approvato con DPCM del 5/6/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 150 del 29-6-2017), la cui funzione, organizzazione e relativo coordinamento sono disciplinati più nel dettaglio dall'art. 6 del Regolamento sopracitato. Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di voler dichiarare la legittimità del provvedimento impugnato, con vittoria di spese. Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, facendo proprie le conclusioni dell'Agenzia della Riscossione. L'appellata, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazion