Corte di Giustizia di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 03/01/2023, n. 1
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Testo completo
Con sentenza n. 56/22 del 21/03-07/04/222 la CTP di Prato respingeva il ricorso della M. F.P. M. S.r.l. avverso l'avviso di accertamento per un maggior reddito di E. 39.740,00 ai fini delle IIDD e dell'IVA, per E. 9.742,80, indebitamente detratta per fatture passive afferenti operazioni ritenute inesistenti emesse dalla ditta H.D. di L. Y.
La ricorrente eccepiva preliminarmente l'inesistenza dell'invito, ex art. 5 ter d.lgs. 218/97, all'accertamento per adesione e, nel merito, lamentava l'inadeguata indagine sulla struttura operativa del fornitore con il quale, peraltro, erano intervenuti rapporti effettivi di fornitura merci, adeguatamente documentati dalla Contribuente.
L'Agenzia contestava le pretese e la CTP, respinte le eccezioni preliminari e le argomentazioni in punto di merito della ricorrente, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente medesima alle spese, maggiorate del 50%.
Appella la M. F. P. M. S.r.l. che eccepisce il difetto di sottoscrizione da parte del relatore estensore e del Presidente della sentenza e la conseguente nullità della stessa.
Censura il rigetto dell'eccezione di nullità per il mancato invio all'accertamento con adesione che non poteva essere formato digitalmente, con conseguente nullità dell'attività istruttoria, e contesta l'inesistenza delle operazioni di vendita oggetto delle fatture controverse, argomentando di aver fornito adeguata documentazione e torna a contestare la inadeguatezza delle indagini circa la struttura della ditta H.D. di L. Y.
Conclude per la riforma della sentenza con vittoria di spese, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, producendo l'ultimo bilancio depositato.
Controdeduce l'Agenzia che contesta l'eccezione riferita alla sottoscrizione ed alla notifica dell'avviso di accertamento, richiamando l'art. 52 del DPR 633/72, l'art. 7 quater, co. 6 del D.L. 193/16, il Regolamento UE Eidas e l'art. 2 del d.lgs.