Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 12/04/2024, n. 268

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La mancata utilizzazione da parte della società di un metodo che rispetti le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 4 del DECRETO 14 maggio 2018 consente all'Ufficio la verifica sulla coerenza di detta valorizzazione con il metodo scelto dall'Ufficio stesso tra quelli esplicitati nei suddetti commi. Nello specifico è stato determinato il margine di profitto come rapporto fra il risultato ante imposte ed i ricavi operativi, traendone il valore mediano e, infine, tale valore è stato applicato ai ricavi conseguiti dalla società. Poiché il risultato della società era ben al di sotto del margine di profitto minimo, è corretto fare riferimento all'indice del margine di profitto mediano, in sede di rideterminazione degli utili fondatamente attribuibili alla società accertata, sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida OCSE n. 3.62.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 12/04/2024, n. 268
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 268
Data del deposito : 12 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, la Società impugnava:

- l'avviso di accertamento n. TL303T201568/2020 emesso per IRES ed IRAP relative all'anno 2015, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed interessi, con il quale l'Ufficio contestava, in relazione all'anno 2015, che il Gruppo F avesse condizionato gli acquisti di merce effettuati da N, per cui, in applicazione degli artt. 109 e 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 , applicava "il margine di profitto mediano (1,91%) all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno 2015, pari ad € 53.908.253,00, rideterminando l'utile in € 1.029.647,63 che, a fronte di una perdita dichiarata pari ad € 2.380.179,33, evidenzia un maggior imponibile di € 3.409.826,96" e conseguentemente liquidava:

una maggiore IRES ed IRAP pari ad euro 439.643,00;
interessi fino alla data del 31.12.2020 pari ad euro 79.930,71;
ed irrogava:

una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 397.678,70.

- l'avviso di accertamento n. TL303T200910/2021, con il quale, in relazione all'anno 2017, alla luce dell'azzeramento della perdita dichiarata dalla Contribuente nel 2015 pari ad euro 2.281.770,00 stante l'asserito condizionamento da parte del Gruppo F sugli acquisti di merce effettuati da N, in applicazione degli artt. 109 e 110, comma 7, del TUIR ed accertato per mezzo dell'Avviso IRES 2015, affermava che:

"Dall'analisi delle dichiarazioni presentate risulta che la Società ha utilizzato la perdita fiscale 2015 ad abbattimento dei redditi dichiarati per i periodi di imposta 2017 e 2018".

Riscontrava, nel dettaglio, che "N S.r.l., nel Modello Unico SC 2018, periodo di imposta 2017, ha indebitamente scomputato l'importo di € 118.864,00 (= € 225.054,00 - € 106.190,00), quale perdita 2015, oggetto della contestazione di cui al citato avviso di accertamento n. TL303T201568/2020" per cui, a suo avviso, "Nel Modello Unico SC 2018, periodo di imposta 2017, N S.r.l. ha assoggettato a tassazione, quale reddito imponibile Ires, l'importo di € 56.264,00 in luogo di € 175.128,00" e conseguentemente liquidava:

una maggiore IRES pari ad euro 28.528,00;

interessi fino alla data del 31.1.2022 pari ad euro 4.095,53;
ed irrogava:

una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 25.675,20.

- l'avviso di accertamento n. TL303T200023/2022 emesso per IRES relativa all'anno 2018, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed interessi, con il quale, in relazione all'anno 2018, alla luce dell'azzeramento della perdita dichiarata dalla Contribuente nel 2015 pari ad euro 2.281.770,00 stante

l'asserito condizionamento da parte del Gruppo F sugli acquisti di merce effettuati da N, in applicazione degli artt. 109 e 110, comma 7, del TUIR ed accertato per mezzo dell'Avviso IRES 2015, affermava che:

"Dall'analisi delle dichiarazioni presentate risulta che la Società ha utilizzato la perdita fiscale 2015 ad abbattimento dei redditi dichiarati per i periodi di imposta 2017 e 2018".

Riscontrava, nel dettaglio, che "N S.r.l., nel Modello Unico SC 2019, periodo di imposta 2018, ha indebitamente scomputato l'importo di € 100.408,00, quale perdita 2015, oggetto della contestazione di cui al citato avviso di accertamento n. TL303T201568/2020" per cui, a suo avviso, "Nel Modello Unico SC 2019, periodo di imposta 2018, N S.r.l. ha assoggettato a tassazione, quale reddito imponibile Ires, l'importo di € 25.102,00 in luogo di € 125.510,00" e conseguentemente liquidava:

una maggiore IRES pari ad euro 24.098,00;

interessi fino alla data del 31.1.2022 pari ad euro 2.495,63;
ed irrogava:

una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 21.688,20. In particolare eccepiva, argomentando:

IN DIRITTO



1. sulla decadenza dall'azione accertatrice e tardività della notifica dell'avviso di accertamento, in violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. 29.9.1973 , n. 600 e 157 del d.l. 19.5.2020, n. 34 , convertito dalla legge 17.7.2020, n. 77 ;



2. sulla nullità dell'Avviso in quanto "parziale", in violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 600 , e 54 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633 ;

NEL MERITO



3. sull'assoluta infondatezza della tesi invocata dall'Ufficio in merito alla presunta indebita deduzione di costi, in violazione dell' art. 110, comma 7, del TUIR (cd. Transfer Pricing).

I Giudici di prime cure, riuniti i tre procedimenti, respingevano i ricorsi riuniti, compensando le spese del grado.

Interponeva tempestivo appello la Società soccombente, affermando che l'impugnata sentenza è illegittima in diritto ed infondata nel merito per i seguenti motivi:



1. carenza assoluta di motivazione della Sentenza di primo grado, in violazione dell' art. 111 Cost. , dell' art. 36, comma 2, n. 2) del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 , dell' art. 132, n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.c.;



2. nullità

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