Corte di Giustizia di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 08/03/2024, n. 1989

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 08/03/2024, n. 1989
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Numero : 1989
Data del deposito : 8 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata n. 6668/8/2015 del 2.7.2015 depositata il 24.9.2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto da B. G., avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso della somma pari al 50% della ritenuta IRPEF a tassazione separata subìta sulle somme erogategli per incentivo all'esodo.

In particolare, i giudici di prime cure ritenevano che l'istanza di rimborso fosse stata presentata oltre il termine decadenziale di 48 mesi.

Avverso tale sentenza, B. G. proponeva appello, insistendo (più che censurando specifici passaggi della sentenza impugnata) sulla violazione da parte dell'Ufficio di una legge dello Stato, posto che avrebbe dovuto considerarsi il normale termine di prescrizione piuttosto che il termine di decadenza di cui all' art. 38 D.P.R. n. 602/73 , e in ogni caso adducendo che il termine dei 48 mesi per la presentazione della istanza di rimborso, in realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale decorreva dall'ordinanza della CGUE del 16.1.2008.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio, controdeducendo ai motivi di appello. All'udienza del 5 febbraio 2024 la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame proposto è infondato. Ed invero, l' art. 38 D.P.R. n. 602/73 fissa il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento entro il quale il soggetto che lo ha effettuato può presentare istanza di rimborso nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

Nel caso in esame si verte proprio in un caso di inesistenza dell'obbligo del versamento, poiché l'effetto delle pronunzie della Corte Europea retroagisce, travolgendo la normativa per la quale è stato ravvisato il carattere

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