Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/03/2023, n. 130

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La formulazione letterale dell'art. 16-bis, co. 8, TUIR, a mente del quale "In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene", preclude la possibilità che tale detrazione compete all'erede dell'immobile che, anche dopo la successione, risulti locato. Ciò in quanto il "possesso mediato" del bene locato non integra il presupposto legittimante della detenzione materiale e diretta prescritto dalla norma in questione, ponendosi anzi in antitesi logica con esso.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/03/2023, n. 130
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Numero : 130
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del contendere è la cartella esattoriale n. 1102019 2000 notificata al sig. D. U. il 03/09/2019, emessa a seguito di Comunicazione preventiva n. 023 del 14/11/2018 e originata dal controllo formale, ex 36 ter del DPR 600/73, dei dati esposti dal sig. D. nel modello UNICO/2016 per l'anno d'imposta 2015.
Per effetto del citato controllo venivano rettificate (eliminandole):
- tutte le detrazioni relative alle spese sostenute per "interventi di recupero del patrimonio edilizio" e quelle per "interventi finalizzati al risparmio energetico" per assenza del requisito della "detenzione materiale e diretta del bene" (trattandosi di spese sostenute dal de cuius) e per mancata presentazione della documentazione giustificativa (trattandosi di spese sostenute direttamente dal contribuente nel 2015);
- e le detrazioni relative alle spese di frequentazione della scuola dell'infanzia per mancata presentazione della documentazione giustificativa.
Con ricorso, presentato in data 4/11/2019, il sig. D contestava parzialmente la citata cartella e il ruolo in essa contenuto limitatamente alla rettifica delle detrazioni "ereditate" dal sig. D I (de cuius), affermando che, per la tipologia degli interventi svolti dal de cuius su parti comuni di immobili di sua proprietà, doveva ritenersi legittimo che la relativa detrazione fiscale, spettante al de cuius, potesse trasmettersi validamente agli eredi, anche se questi non avevano conservato "la detenzione materiale e diretta" degli stessi immobili, come avvenuto nel caso di specie.
E ravvisando una violazione del "principio di uguaglianza tributaria" per le stesse ragioni di testé dedotte, sollevava, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis del DPR 917/86 (cd. TUIR).
Regolarmente costituitosi in giudizio l'Ufficio evidenziava la definitività del recupero relativo alle seguenti rettifiche "per omessa impugnazione":

1. la rettifica con cui vengono azzerate le spese detraibili della sez. 1 del quadro RP pari ad ? 1.187,00 (rigo RP15);

2. la rettifica con cui viene azzerata la quota detraibile di spese, pari ? 2.836,00 (rigo RP64 modulo 1), sostenute da lui nel 2015 per interventi finalizzati al risparmio energetico;

3. la rettifica con cui vengono azzerate le quote detraibili di spesa sostenute da lui nel 2015 per 7 interventi
di recupero del patrimonio edilizio, pari ad ? 3,00 (RP44 mod. 3), ? 28,00 (RP45 mod. 3) ? 19,00 (RP46 mod. 3) ? 21,00 (RP47 mod. 3) ? 25,00 (RP41 mod. 4), ? 3,00 (RP42 mod. 4) ? 2,00 (RP43 mod. 4) per un totale di ? 101,00.
Nel merito del recupero delle detrazioni partendo dal presupposto che non vi sarebbe "una similare posizione giuridica tra gli originari "aventi diritto" alla detrazione e i loro eredi", essendo i primi, "coloro che hanno sostenuto direttamente l'onere economico destinato al beneficio" e i secondi "non gravati da alcun diretto onere economico", si osservava che, perché i secondi (gli eredi) potessero conservare la detrazione caduta in successione, il Legislatore, vista la loro posizione di vantaggio, imponeva "loro "imprescindibilmente" di conservare la "detenzione materiale e diretta" dell'immobile caduto in successione".
Con sentenza n. 614/05/2021, pronunciata il 3/06/2021 e depositata in data 8/7/2021, i Giudici della CTP di
Torino, hanno accolto il ricorso compensando le spese di lite.
I Giudici di prime cure hanno motivato la decisione nel seguente modo: "La materia che ci occupa è regolata dall'art. 16 bis del Tuir che non pone dubbi sulla correttezza delle detrazioni riguardanti le parti comuni di edificio residenziale. Il teso di tale norma così recita:
"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo. l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;" Nonché dal dpr 380/2001 per la parte che ci interessa:
"Art.

3-Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici. Nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni dì uso. Nell'ambito degli interventi di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi