Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 09/04/2024, n. 1012
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
xxxx impugnava la sentenza n. 29/01/2022, emessa dalla CTP di Lecco, che aveva rigettato il ricorso della contribuente negandole di poter usufruire della L. 238/10 (incentivi fiscali per il rientro di lavoratori in Italia). L'Agenzia delle Entrate, con l'avviso di accertamento impugnato, assoggettava l'intero reddito prodotto nel 2015 alle aliquote IRPEF corrispondenti.
La Sig.ra xxxx impugnava la predetta sentenza per "erronea valutazione del giudice sul punto fondamentale inerente la decisione".
Si costituiva l'appellante Agenzia delle Entrate insistendo sul rigetto dell'appello, in quanto la Sig.ra xxxx non aveva i requisiti per godere dell'agevolazione, poiché non era stata fuori dal proprio paese di origine per almeno 24 mesi, bensì aveva frequentato un master della durata di soli 11 mesi.
All'odierna udienza, la Corte trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente eccepisce che la sentenza n. 29/01/22 impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione la L. 238/10, meglio conosciuta come "rientro dei cervelli" che ha previsto determinate agevolazioni fiscali per coloro che rientravano in Italia dopo un soggiorno lavorativo o di studio all'estero.
La contribuente si laureava nel 2003 in Italia, dopo essere stata assunta da una Società in Milano si poneva in aspettativa per motivi di studio e si trasferiva in