Corte di Giustizia di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 04/09/2023, n. 851
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Propone appello avverso la Sentenza n. 366 pronunciata in data 15 ottobre 2019 e depositata il 06 novembre 2019 dalla Ctp di Padova Sez. III la Società F. Sa, avente sede legale in Paradiso (Svizzera) risultata soccombente con addebito di spese di lite per euro 2.500,00 omnicomprensivi.
L'odierno contenzioso tra origine da una verifica fiscale eseguita a carico del Dr S. C., cui la Gdf faceva seguire una verifica fiscale nei confronti della Società F. Sa, inizialmente limitata alle annualità dal 2010 al 2013 ma poi estesa anche alle annualità 2008 e 2009.
Con il Pvc del 31.03.2014 i verificatori contestavano la presenza, presso gli uffici dello Studio Giordano - Apc, della sede amministrativa effettiva della Società F. sa, avente sede legale a Lugano (Svizzera) e, conseguentemente, ne rilevavano l'esterovestizione.
Esaminata la documentazione raccolta nonché la memoria presentata in data 30.05.2014 dalla F. Sa, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della stessa cinque avvisi di accertamento per gli anni dal 2008 al 2012 ed un successivo avviso di accertamento n. T6S030501262/2018 per l'anno 2013 oggetto dell'odierno contenzioso.
L'Ufficio notificava il predetto atto sia presso la sede effettiva, lo Studio Giordano, sia presso la sede Svizzera della Società F. Sa la quale, dopoo aver ricevuto l'avviso, proponeva istanza di autotutela con riferimento alle sanzioni irrogate, invocando l'applicazione del cumulo giuridico della sanzione irrogata con l'atto in contestazione con le sanzioni già irrogate con gli atti per le precedenti annualità.
A seguito del rigetto di detta istanza da parte dell'Ufficio, la F. Sa proponeva ricorso motivato da plurime doglianze tutte rigettate dal Giudice di Prime cure che, in particolare, a sostegno della propria decisione rilevava:
.- la correttezza e legittimità della notifica dell'avviso alla F. Sa sia presso la sede legale in Svizzera che presso quella effettiva, accertata a Padova presso lo Studio Giordano;
.-la correttezza della durata della verifica fiscale, durata 23 giorni;
.-l'adeguata motivazione dell'avviso di accertamento, regolarmente sottoscritto da funzionario della carriera direttiva, delegato dal Capo Ufficio;
Rilevava altresì nel merito i seguenti elementi, fondanti la decisione assunta di ritenere la F. Sa residente e come tale soggetto passivo di imposta in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 3 del Tuir:
.-la Società F. Sa è controllata al 100% dalla CO.GE.FIN., società con sede in Roma, di cui fanno parte i professionisti dello Studio Giordano di Padova ove è stata accertata la sede effettiva della società;
.-la Società F. controlla la Società Hypericon, con sede in Padova per la quale non ha fornito prova riguardo alla partecipazione meramente fiduciaria;
.- presso lo Studio Giordano venivano assunte le scelte dirigenziali ed operative ed il Dr S., membro dello Studio Giordano, svolgeva per la