Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 28/06/2023, n. 295
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Nel caso di concessione della sospensione della sentenza ai sensi dell'art. 62 bis D.Lgs. 546/92, subordinata a rilascio di garanzia ipotecaria, quest'ultima è da intendersi rilasciata nell'interesse dello Stato (Cass. ord. n. 1899/2020): pertanto l'ipoteca volontaria prestata dal debitore è da intendersi rilasciata nell'esclusivo interesse del creditore garantito.Sotto il profilo fiscale, l'imposta ipotecaria non è dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 347/ 1990 in quanto l'ipoteca è eseguita nell'interesse dello Stato mentre l'imposta di registro è dovuta in misura fissa in base all'art. 11 della Tariffa parte prima del D.P.R. 131/86.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte riunisce la RGA 707 con la 725 per medesimo oggetto e medesimi soggetti.
La CTR con sentenze n. 1076/22/15 e n. 420/31/2014 confermava la legittimità di tre avvisi di accertamento riguardanti gli anni 2006, 2007 e 2008 per un importo di euro 6.651.330,00. In attesa dell'esito pendente presso la Corte di Cassazione la CTR con ordinanza n. 416/5/2016 concedeva la sospensione della esecuzione delle sentenze suddette alla condizione di iscrizione di ipoteca che la parte proponeva su un terreno di proprietà della S. sas. Veniva pertanto iscritta e registrata nel 2017 la ipoteca richiesta dalla ordinanza suddetta. In relazione a tale registrazione il contribuente presentava richiesta di rimborso della imposta di registro (euro 28.250) ritenendo dovuta tale imposta in misura fissa e non proporzionale, e della imposta ipotecaria (euro 113.000) ritenendo l'iscrizione non soggetta, o comunque soggetta con prenotazione a debito, a cui l'ufficio rispondeva con il diniego. Seguiva il ricorso accolto dalla CTP.
Ora gli uffici presentano appello per i seguenti:
1 la sentenza presenta motivazione apparente: la CTP si dilungherebbe sulla spiegazione della concessione della sospensione delle sentenze senza entrare nel merito della questione e cioè che non vi siano i presupporti per l'applicazione della misura fissa per l'imposta di registro.
2 mancata pronuncia su un aspetto rilevante della controversia: conferma come la richiesta di rimborso ricevuta erroneamente dall'ufficio delle entrate sia stata trasmessa per competenza all'ufficio del territorio (solo dopo che è stato presentato ricorso). La CTP non rappresenta in modo veritiero i fatti non tenendo conto di quanto sopra.
3 Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 31.10.1990, n. 347: imposta ipotecaria.
L'iscrizione è volontaria e non richiesta dalla legge;nel nostro caso è avvenuta per interesse della parte e non dello Stato: addirittura dalla sentenza della CTP sembrerebbe che l'interesse della parte coincida con quello dello Stato! L'imposta è dovuta.
4 Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 ed 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131: imposta di registro. Anche in questo caso ribadisce che l'iscrizione della ipoteca è volontaria e non imposta da giudice, e comunque è a favore della Parte e non dello Stato. L'imposta è dovuta in modo proporzionale.
Controdeduce il contribuente:
1 interesse dello Stato: gli uffici confondono i motivi per cui il debitore propone l'ipoteca con l'interesse alla effettiva iscrizione che viene fatta sempre ed esclusivamente nell'interesse del creditore garantito da tale ipoteca. Richiama l'ordinanza della Cassazione in cui si tratta proprio di un caso analogo (Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza 28.01.2020, n. 1899 ) dove si afferma la non imposizione alla imposta catastale della ipoteca avendo la stessa la funzione di tutelare il creditore, in questo caso il Fisco.
2 il Giudice di primo grado non ha mai statuito, come invece assume l'Agenzia "che l'interesse del Contribuente coincida con l'interesse dello Stato", essendosi limitato a constatare che un'ipoteca, ancorché volontaria, è necessariamente costituita nell'interesse dello Stato se prestata a garanzia di crediti erariali.
3 gli appelli sono infondati e richiede la conferma della sentenza CTP.
4 pur essendo le ragioni sopra esposte già valide per la decisione intende comunque per mero tuziorismo dedurre l'infondatezza degli altri motivi degli appelli:
A - la motivazione della sentenza non è apparente in quanto è proprio l'agenzia del territorio che ha richiamato gli artt. artt. 62 bis, 69 e 47, comma 8 bis, del D.Lgs. n. 546/1992. Quindi i giudici hanno applicato la legge.
B - violazione dell'art. 10 legge 212/2000: il giudice ha affermato che l'ufficio delle entrate avrebbe dovuto trasmettere l'istanza ricevuta erroneamente all'ufficio del territorion per competenza, cosa in realtà avvenuta solo dopo la presentazione del ricorso, e non dichiarare la sua non competenza.
C - la garanzia ipotecaria è stata presentata in quanto è stata imposta dal giudice quale condizione per la sospensione delle sentenze, e quindi è da intendersi tra quelle volute dalla legge, con conseguente esclusione dalla imposta di registro proporzionale. Si applica quindi l'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P. R. 26.04.1986, n. 131, e non l'imposta proporzionale in misura dello 0,50% prevista dall'art. 6 della stessa Tariffa.
D - In ogni caso si ritiene che l'iscrizione ipotecaria conseguente all'atto de quo andasse effettuata con prenotazione a debito dell'imposta ipotecaria ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera b) oppure lettera d), T.U. D.Lgs. n. 347/1990, che prevede tale registrazione a debito rispettivamente per l'ipoteca cautelare ed il sequestro conservativo a garanzia di tributi non ancora definitivi. Ugualmente per l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera a), oppure lettera b), D.P.R. n. 131/1986.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli artt. 62 bis e 69 del d.leg. 546/92 regolano e prevedono le ipotesi e le modalità, sussistendo i presupposti, in base ai quali la Corte può deliberare, in base e secondo quanto previsto dalla legge, la sospensione delle sentenze imponendo idonee garanzie che nel nostro caso sono costituite dalla ipoteca su un terreno. I giudici hanno deciso in base alla legge contrariamente a quanto sostenuto all'ufficio.
La garanzia ipotecaria è fornita nell'interesse dello Stato come sentenziato dalla Corte di Cassazione n. 1899/2020 : " . Tanto premesso, il Collegio ritiene di condividere l'assunto della CTR secondo cui la costituzione di ipoteca integra formalità che, ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, è eseguita nell'interesse dello Stato. Va, al riguardo, osservato che l'istituto dell'ipoteca assolve ad una specifica funzione di garanzia, destinando i beni vincolati alla soddisfazione del creditore beneficiario, alle cui ragioni viene assicurata priorità assoluta, per un verso assicurando l'effettività dell'azione esecutiva del creditore (diritto di espropriazione) e, per altro verso, offrendo al creditore ipotecario un trattamento preferenziale rispetto alle azioni concorrenti degli altri creditori (diritto di prelazione).Non v'è dubbio, dunque, che l'ipoteca in generale sia volta a tutelare l'interesse del creditore omissis In conclusione, l'ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca al fine di garantire la rateazione dei tributi, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, nella formulazione vigente ratione temporis, costituisce formalità non soggetta ad imposta in quanto eseguita nell'interesse dello Stato D.Lgs. n. 347 del 1990, ex art. 1, comma
2". Chiarito questo preliminare aspetto e cioè che l'ipoteca anche volontaria è prevista dalla legge ed è a garanzia e tutela dell'interesse del creditore e nel nostro caso dello Stato, veniamo al merito.
L' Imposta ipotecaria non è dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d. leg. 347 del 1990 in quanto l'ipoteca è eseguita nell'interesse dello Stato come chiaramente riportato nella sentenza su indicata.
Per quanto riguarda l'imposta di registro non è applicabile l'art. 6 della Tariffa Parte prima che prevede: "garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge" in quanto da un lato la garanzia in questione è prevista dalla legge tant'è che il giudice la può imporre (e non certo per sua volontà o diletto) come condizione della sospensione, e dall'altro essa è eseguita nell'interesse dello Stato. L'imposta è dovuta
in misura fissa in base all'art. 11 della Tariffa parte prima del DPR 131/86.
La Corte riunisce la RGA 707 con la 725 per medesimo oggetto e medesimi soggetti.
La CTR con sentenze n. 1076/22/15 e n. 420/31/2014 confermava la legittimità di tre avvisi di accertamento riguardanti gli anni 2006, 2007 e 2008 per un importo di euro 6.651.330,00. In attesa dell'esito pendente presso la Corte di Cassazione la CTR con ordinanza n. 416/5/2016 concedeva la sospensione della esecuzione delle sentenze suddette alla condizione di iscrizione di ipoteca che la parte proponeva su un terreno di proprietà della S. sas. Veniva pertanto iscritta e registrata nel 2017 la ipoteca richiesta dalla ordinanza suddetta. In relazione a tale registrazione il contribuente presentava richiesta di rimborso della imposta di registro (euro 28.250) ritenendo dovuta tale imposta in misura fissa e non proporzionale, e della imposta ipotecaria (euro 113.000) ritenendo l'iscrizione non soggetta, o comunque soggetta con prenotazione a debito, a cui l'ufficio rispondeva con il diniego. Seguiva il ricorso accolto dalla CTP.
Ora gli uffici presentano appello per i seguenti:
1 la sentenza presenta motivazione apparente: la CTP si dilungherebbe sulla spiegazione della concessione della sospensione delle sentenze senza entrare nel merito della questione e cioè che non vi siano i presupporti per l'applicazione della misura fissa per l'imposta di registro.
2 mancata pronuncia su un aspetto rilevante della controversia: conferma come la richiesta di rimborso ricevuta erroneamente dall'ufficio delle entrate sia stata trasmessa per competenza all'ufficio del territorio (solo dopo che è stato presentato ricorso). La CTP non rappresenta in modo veritiero i fatti non tenendo conto di quanto sopra.
3 Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 31.10.1990, n. 347: imposta ipotecaria.
L'iscrizione è volontaria e non richiesta dalla legge;nel nostro caso è avvenuta per interesse della parte e non dello Stato: addirittura dalla sentenza della CTP sembrerebbe che l'interesse della parte coincida con quello dello Stato! L'imposta è dovuta.
4 Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 ed 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131: imposta di registro. Anche in questo caso ribadisce che l'iscrizione della ipoteca è volontaria e non imposta da giudice, e comunque è a favore della Parte e non dello Stato. L'imposta è dovuta in modo proporzionale.
Controdeduce il contribuente:
1 interesse dello Stato: gli uffici confondono i motivi per cui il debitore propone l'ipoteca con l'interesse alla effettiva iscrizione che viene fatta sempre ed esclusivamente nell'interesse del creditore garantito da tale ipoteca. Richiama l'ordinanza della Cassazione in cui si tratta proprio di un caso analogo (Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza 28.01.2020, n. 1899 ) dove si afferma la non imposizione alla imposta catastale della ipoteca avendo la stessa la funzione di tutelare il creditore, in questo caso il Fisco.
2 il Giudice di primo grado non ha mai statuito, come invece assume l'Agenzia "che l'interesse del Contribuente coincida con l'interesse dello Stato", essendosi limitato a constatare che un'ipoteca, ancorché volontaria, è necessariamente costituita nell'interesse dello Stato se prestata a garanzia di crediti erariali.
3 gli appelli sono infondati e richiede la conferma della sentenza CTP.
4 pur essendo le ragioni sopra esposte già valide per la decisione intende comunque per mero tuziorismo dedurre l'infondatezza degli altri motivi degli appelli:
A - la motivazione della sentenza non è apparente in quanto è proprio l'agenzia del territorio che ha richiamato gli artt. artt. 62 bis, 69 e 47, comma 8 bis, del D.Lgs. n. 546/1992. Quindi i giudici hanno applicato la legge.
B - violazione dell'art. 10 legge 212/2000: il giudice ha affermato che l'ufficio delle entrate avrebbe dovuto trasmettere l'istanza ricevuta erroneamente all'ufficio del territorion per competenza, cosa in realtà avvenuta solo dopo la presentazione del ricorso, e non dichiarare la sua non competenza.
C - la garanzia ipotecaria è stata presentata in quanto è stata imposta dal giudice quale condizione per la sospensione delle sentenze, e quindi è da intendersi tra quelle volute dalla legge, con conseguente esclusione dalla imposta di registro proporzionale. Si applica quindi l'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P. R. 26.04.1986, n. 131, e non l'imposta proporzionale in misura dello 0,50% prevista dall'art. 6 della stessa Tariffa.
D - In ogni caso si ritiene che l'iscrizione ipotecaria conseguente all'atto de quo andasse effettuata con prenotazione a debito dell'imposta ipotecaria ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera b) oppure lettera d), T.U. D.Lgs. n. 347/1990, che prevede tale registrazione a debito rispettivamente per l'ipoteca cautelare ed il sequestro conservativo a garanzia di tributi non ancora definitivi. Ugualmente per l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera a), oppure lettera b), D.P.R. n. 131/1986.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli artt. 62 bis e 69 del d.leg. 546/92 regolano e prevedono le ipotesi e le modalità, sussistendo i presupposti, in base ai quali la Corte può deliberare, in base e secondo quanto previsto dalla legge, la sospensione delle sentenze imponendo idonee garanzie che nel nostro caso sono costituite dalla ipoteca su un terreno. I giudici hanno deciso in base alla legge contrariamente a quanto sostenuto all'ufficio.
La garanzia ipotecaria è fornita nell'interesse dello Stato come sentenziato dalla Corte di Cassazione n. 1899/2020 : " . Tanto premesso, il Collegio ritiene di condividere l'assunto della CTR secondo cui la costituzione di ipoteca integra formalità che, ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, è eseguita nell'interesse dello Stato. Va, al riguardo, osservato che l'istituto dell'ipoteca assolve ad una specifica funzione di garanzia, destinando i beni vincolati alla soddisfazione del creditore beneficiario, alle cui ragioni viene assicurata priorità assoluta, per un verso assicurando l'effettività dell'azione esecutiva del creditore (diritto di espropriazione) e, per altro verso, offrendo al creditore ipotecario un trattamento preferenziale rispetto alle azioni concorrenti degli altri creditori (diritto di prelazione).Non v'è dubbio, dunque, che l'ipoteca in generale sia volta a tutelare l'interesse del creditore omissis In conclusione, l'ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca al fine di garantire la rateazione dei tributi, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, nella formulazione vigente ratione temporis, costituisce formalità non soggetta ad imposta in quanto eseguita nell'interesse dello Stato D.Lgs. n. 347 del 1990, ex art. 1, comma
2". Chiarito questo preliminare aspetto e cioè che l'ipoteca anche volontaria è prevista dalla legge ed è a garanzia e tutela dell'interesse del creditore e nel nostro caso dello Stato, veniamo al merito.
L' Imposta ipotecaria non è dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d. leg. 347 del 1990 in quanto l'ipoteca è eseguita nell'interesse dello Stato come chiaramente riportato nella sentenza su indicata.
Per quanto riguarda l'imposta di registro non è applicabile l'art. 6 della Tariffa Parte prima che prevede: "garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge" in quanto da un lato la garanzia in questione è prevista dalla legge tant'è che il giudice la può imporre (e non certo per sua volontà o diletto) come condizione della sospensione, e dall'altro essa è eseguita nell'interesse dello Stato. L'imposta è dovuta
in misura fissa in base all'art. 11 della Tariffa parte prima del DPR 131/86.
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