Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 26/07/2024, n. 415
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Nel caso di costi fatturati da società correlate, ai fini della deducibilità degli stessi, bisogna dare prova dell'inerenza. Nell'analisi dell'inerenza deve tenersi conto della corretta applicazione di buone regole di gestione dell'attività, che contrastano per definizione con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate. Non è sufficiente la mera contabilizzazione della spesa da parte dell'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Agenzia delle Entrate in data 27/09/2018 avviava una verifica generale relativa alle Imposte Dirette, IRAP e IVA, per il periodo d'imposta 2014, presso la sede dell'A S.r.l., acquisendo, tra l'altro, le fatture emesse dalle società collegate Ar. S.r.l., P. S.r.l., E.M. S.r.l. e I .. Veniva comunicato alla A. S.r.l. il Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) del 21/12/2018 contenente i rilievi scaturenti delle attività di controllo: l'indeducibilità di alcuni costi fatturati da società correlate, considerati prive del requisito di inerenza per carenza documentale e di un effettivo vantaggio per la contribuente, in ragione della presunta genericità della relativa causale;
vantaggi fiscali ottenuti dai soggetti correlati;
l'indeducibilità di altri costi ritenuti privi del requisito di inerenza relativi a servizi diversi, spese per trasferte in Russia e ad omaggi. L'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento n. T7E03060.. 3/2019 per l'anno 2014, contenente i predetti rilievi e, rilevata l'indebita deduzione di costi per complessivi euro 468.873,50, accertava un reddito d'impresa da assoggettare ad IRES, con l'aliquota del 27,50%, pari ad euro 411.656,50, a fronte di una perdita d'esercizio dichiarata nell'anno 2014 di euro -57.217,00. Inoltre, l'Ufficio accertava un valore della produzione di euro 538.138,50, da assoggettare ad IRAP, con l'aliquota del 3,90%, e un'IVA indebitamente detratta per euro 112.223,38, irrogando altresì le sanzioni per complessivi euro 192.866,62 per infedele dichiarazione e indebita detrazione. A seguito di diniego di autotutela da parte dell'Ufficio, la A S.r.l. proponeva ricorso avverso il suddetto avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, deducendone la nullità per difetto di sottoscrizione, nonché l'infondatezza nel merito, contestando la ricostruzione operata dall'Ufficio in ordine alla rilevanza dei rapporti esistenti con i fornitori negando l'esistenza giuridica di un gruppo societario;
lamentava, nella fattispecie, la violazione del divieto di doppia imposizione;
negava il difetto di inerenza dei costi dedotti e, di converso, sosteneva l'esistenza di idonea documentazione in ordine all'effettività ed utilità delle prestazioni ricevute. Si costituiva l'Ufficio con proprie controdeduzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la sentenza n. 858/01/2022, pronunciata il 28/09/2022 e depositata il 15/11/2022, accoglieva il ricorso condannando l'Ufficio alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.542,00. Avverso la suddetta sentenza L'Agenzia delle Entrate propone l'appello all'odierna discussione, lamentando che il Collegio di prime non abbia correttamente apprezzato i motivi sottesi alla ripresa impositiva, avendo erroneamente ritenuto che il requisito dell'inerenza dei costi sia stato escluso dall'Ufficio unicamente in ragione dell'appartenenza delle società fornitrici ad un medesimo un gruppo societario. L'Ufficio articola pertanto i seguenti motivi:
1. sulla rilevanza dei collegamenti societari ai fini della prova dei requisiti di deducibilità dei costi contabilizzati - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2359 c.c. - motivazione carente e