Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/09/2024, n. 476

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Il concessionario autostradale non rientra tra i soggetti passivi TOSAP, individuati, ai sensi dell'art. 39 del D.LGS 507/93, quali titolari di un provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciato dall'Ente locale, p.oiché difetta, nel caso di specie, detta titolarità.Inoltre, la mancanza di tale provvedimento non fa sì che le singole parti dell'opera che sovrastano una rete viaria comunale o provinciale siano "abusive", poiché tutti gli spazi e le aree interessate alla costruzione della infrastruttura autostradale sono sottratti d'autorità, all'uso generalizzato della comunità locale, al fine di essere destinati alla realizzazione dell'opera pubblica in commento, difettando la titolarità e disponibilità da parte dell'Ente territoriale, con conseguente illegittimità dei relativi avvisi di accertamento TOSAP. Come ribadito recentemente dal CdS, non può pretendersi il pagamento di un canone da parte del concessionario che amministra tali beni nell'interesse e in luogo dello Stato, solo perché nel farlo persegua, altresì, un proprio fine lucrativo. Quest'ultimo, infatti, non muta la natura demaniale del bene gestito (e la piena legittimità della sua insistenza), né altera la natura stessa del rapporto concessorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/09/2024, n. 476
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Numero : 476
Data del deposito : 26 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

A. I. S.p.A. ha impugnato avvisi di accertamento TOSAP emessi dalla STEP s.r.l.,quale concessionario del Comune di Ovada, per gli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 per occupazione di suolo pubblico, nello specifico viadotti autostradali facenti parte dell'Autostrada A/26 Genova- Voltri, ricadenti nel territorio comunale. La società deduceva:



1. In via preliminare: nullità dell'avviso di accertamento n. 43668-2020-08-11 per l'anno 2014, in quanto emesso oltre i termini di accertamento previsti per la TOSAP, ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L. n. 296/2006. 2. TOSAP, ratio del prelievo impositivo ed inapplicabilità alla Società ricorrente, violazione del principio di tassatività dell'onere tributario ex art. 23 della Costituzione.

3. Inapplicabilità della TOSAP per assenza dei presupposti di legge.

4. Applicabilità al caso di specie dell'esenzione di cui all'art. 49, lett. a) del d.lgs. n. 507/1993. Occupazione di suolo comunale effettuata dalla Stato per il tramite della Società concessionaria. La Commissione Tributaria provinciale di Alessandria con sentenza 221/2/2022, depositata in segreteria in data 9 settembre 2022, respingeva il ricorso motivando che non spetta l'agevolazione di cui all'art. 49 d.lgs 507/1993 in quanto il bene è gestito in piena autonomia della società concessionaria e non quale mero sostituto dello Stato, richiama Cass. 11866/2017 secondo cui l'impresa che opera in regime di concessione alla esecuzione di lavori per opere legate alla rete autostradale è soggetta al pagamento TOSAP in quanto è previsto un corrispettivo dato da diritto di gestione e sfruttamento economico di regola per 30 anni. Propone appello la società che deduce i seguenti motivi:



1. In via preliminare, omessa ed incompleta motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non si pronuncia sulla nullità dell'avviso di accertamento n. 43668-2020-08-11 per l'anno 2014, in quanto emesso oltre i termini di accertamento previsti per la TOSAP, ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L. n. 296/2006. Violazione degli artt. 36, comma 2 n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, e 111 Cost.

2. Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 507/1993, nonché degli artt. 23 e 53 della Costituzione.

2.1 TOSAP: Cenni preliminari e ratio del prelievo impositivo.

2.2 Carenza dei presupposti impositivi della Tassa, illegittimità della pronuncia impugnata: ponti, cavalcavia e sottopassi autostradali, il paradosso dell'occupazione "di fatto"/abusiva.

2.3 Sulla non debenza della TOSAP in capo alle Società Concessionarie. Il concetto di "soggettività passiva" e l'interpretazione autentica fornita dalle SS.UU. con la pronuncia n. 8628/2020. 3. Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui esclude l'applicabilità al caso di specie dell'esenzione di cui all'art. 49, lett. a) del D. Lgs. 507/1993. 3.1 Ruolo dello Stato e carenza di volontà in capo ad A. I. S.p.A.

3.2 Carenza del requisito della autonomia e corretta qualificazione dei proventi derivanti dai beni posti al servizio della rete autostradale: il pagamento del pedaggio come strumento necessario per la copertura dei costi di realizzazione e/o gestione dell'infrastruttura pubblica sostenuti. E' costituita in giudizio S.T.E.P. srl, quale Concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) del Comune di Ovada, che sulla questione preliminare controdeduce che l'art. 1, comma 161 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), l'avviso di accertamento (con le contestuali sanzioni amministrative) deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie si tratta di omessa dichiarazione della TOSAP per l'anno 2014, pertanto il dies a quo, è il 2015 che è il termine di presentazione della denuncia ultima ai fini della tassazione per l'anno 2014. Conseguentemente, calcolando i 5 anni successivi al 2015, risulta che il termine ultimo per la notifica del provvedimento di accertamento scadeva il 31 dicembre 2020 mentre, il predetto atto è stato consegnato all'ufficio postale in data 09 settembre 2020. Sulle osservazioni circa la giurisprudenza di legittimità richiama diversi orientamenti favorevoli alla imposizione e da ultimo cita Ordinanza n. 20974/2020 della Corte di Cassazione che ha evidenziato testualmente che "Questa Corte si è già occupata della medesima questione giuridica enunciando il seguente principio: "In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), del cl.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione" (Cassazione 11886/2017, tra le stesse parti). Il presupposto impositivo è infatti costituito - ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993 - dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti - al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province;
ai fini della TOSAP rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (Cassazione n. 11553/2003;
Cassazione n. 2555/2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 D.lgs. 507/93. L'esenzione in parola non è però applicabile al caso di specie, perché l'occupazione medesima deve considerarsi propria dell'ente concessionario e non dello Stato, in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Il bene, che pur è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. Con memoria 9.7.2024 la Società appellante osserva:



1. Sull'assoluta carenza del

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