Corte di Giustizia di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 21/11/2023, n. 256

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In caso di avviso di accertamento con il quale, per l'anno 2014, si accertava, sulla base dei dati comunicati dai concessionari del gioco lecito, ai fini Irap e Ires, il maggior valore della produzione e il maggior reddito d'impresa, al fine di ritenere detraibile i costi relativi al "contributo sala", la contribuente ha l'onere di provare il costo, non con semplice asserzione ma documentalmente (contratto — scrittura privata con data certa se pure non autenticata o altro documento equipollente).

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 21/11/2023, n. 256
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Numero : 256
Data del deposito : 21 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia dell'Entrate, Direzione Provinciale di Potenza, faceva notificare, a seguito di controllo della posizione fiscale alla "W. S. I. srl" avviso di accertamento con il quale, per l'anno 2014, accertava, sulla base dei dati comunicati dai concessionari del gioco lecito, ai fini Irap e Ires il maggior valore della produzione e il maggior reddito d'impresa di ?. 31.635,51 conseguentemente richiedendo il pagamento delle maggiori imposte oltre sanzioni e interessi, . Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. l i co. 87, L.549/95;
infondatezza per assenza di elementi probatori;
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, L.212/2000, e 3 L. 241/90;
violazione e falsa applicazione degli artt. 12, L. 212/2000, e 29, DL 28/2010;
nullità per inesistenza e illegittimità della presunzione applicata;
erroneità dei calcoli operati nell'accertamento. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sez. II, in data 16.11.21/28.04.22, rigettava il ricorso compensando le spese. Avverso tale decisione propone appello la contribuente devolvendo integralmente le eccezioni già sollevate in sede di ricorso introduttivo, sotto il profilo dell'error in procedendo, per nuovo esame da parte del giudice del gravame. Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e trattazione in pubblica udienza. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate mediante deposito di controdeduzioni con le le quali, confutata la

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