Corte di Giustizia di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 12/01/2024, n. 30

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 12/01/2024, n. 30
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
Numero : 30
Data del deposito : 12 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. C. O. propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari sez. I n. 423/01/2022 del 28/04/2022, depositata in data 06/05/2022 , con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TW9018D 006280 del 09/06/2020 , avente ad oggetto il mancato pagamento delle maggiori imposte per l'anno impositivo 2016, della somma complessiva di euro 689.003,55.

L'avviso di accertamento impugnato trae origini dalle risultanze di una verifica ispettiva posta in essere dai militari della Guardia di Finanza conclusosi con PVC, notificato in data 09/06/2020, che accertava maggiori redditi non dichiarati per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018. In particolare per l'annualità 2016 sono stati accertati maggiori redditi non dichiarati nella misura di euro 1.117.061,33, tenuto conto di € 1.534,00 dichiarati. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

1. "ERROR IN PROCEDENDO": VIOLAZIONE/FALSA/OMESSA APPLICAZIONE DELL' ART. 36, D. LGS. 546/92 E 132 N. 4 CPC - TOTALE ED ACRITICA ADESIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMAE CURAE, AL CONTENUTO DELLE CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO, NON ASSOLVENDO COSÌ AL PROPRIO OBBLIGO MOTIVAZIONALE DELLA SENTENZA;

2. "ERROR IN PROCEDENDO" - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 115 E 116 CPC - OMESSA VALUTAZIONE DI ELEMENTI DI PROVA RILEVANTI AI FINI DEL GIUDIZIO 3. "ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO": OMESSA VALUTAZIONE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO DEL TRIBUNALE DEL RIESAME - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 112 , 115 E 116 CPC 4. "ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO": ILLEGITTIMA E/O ERRONEA DEFINIZIONE DELLE SPESE DI LITE DI PRIMO GRADO, LIQUIDATE PERALTRO IN MANIERA SUPERIORE A QUANTO RICHIESTO DA CONTROPARTE.

In via devolutiva, l'appellante ripropone nel presente grado del giudizio le medesime contestazioni mosse nel giudizio di primo grado e non accolte dai Giudici di prime cure, ribadendo che nessuna delle n. 9 movimentazioni in entrata contestate hanno alcuna rilevanza ai fini reddituali poiché tutte collegabili a corrispondenti movimenti in uscita. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta la fondatezza dei motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata.

Con atto del 18/12/2023 i difensori del sig. C. O. presentano memorie illustrative, con le quali ribadiscono la fondatezza dei motivi di appello, alla luce anche dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Sassari del 30.07.2022, che sul punto specifico in esame ha ritenuto i movimenti non rilevanti dal punto di vista reddituale. Nella pubblica udienza del 08/01/2024 sono comparse entrambe le parti che hanno ribadito la fondatezza delle rispettive ragioni.

Nella camera di consiglio del 08/01/2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che il ricorso in appello sia parzialmente fondato.

Il primo ed il terzo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. il Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia motivato in modo chiaro, univoco ed esaustivo sulle questioni oggetto della decisione. Il difetto di motivazione è stato ravvisato soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una "non-motivazione" (Cass.12321/2018;
Cass. 6986/2007).

In particolare la Suprema Corte, con sentenza n. 27435 del 1 dicembre 2020 , ha avuto recentemente modo di riaffermare che "ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. 24452/18;
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017;
Cass. Sez. U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ).

Il Collegio ritiene che nessuno dei vizi appena richiamati sia ravvisabile nel contenuto della sentenza di primo grado in esame. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari ha dato conto nella sentenza impugnata, in modo compiuto e lineare, su tutte le varie doglianze del ricorrente, giungendo a conclusioni che appaiono, secondo un criterio logico, soddisfare i principi di completezza, di causalità logica e di non contraddizione. Il Collegio pertanto non ravvisa nessun vizio nella motivazione tale da non consentire la comprensione e di conseguenza ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice.

Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato. In via preliminare il Collegio osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo ribadita con Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019,