Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 20/02/2024, n. 133

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Premesso che il DM 269/2010 impone a tutti gli istituti di vigilanza privata operanti in Italia di dotare i propri autoveicoli di contrassegni distintivi e identificativi dell'istituto stesso, con caratteristiche, approvate dall'autorità competente, tali da consentirne l'immediata riconoscibilità alle forze dell'ordine, ne deriva che l'apposizione di detti contrassegni costituisce quindi uno dei requisiti operativi e qualitativi richiesti dalle norme regolatrici dell'attività di vigilanza privata cui gli istituti sono obbligati ad attenersi. Si applica quindi ai suddetti contrassegni l'ipotesi esonerativa di cui all' art. 17, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 507 del 1993 .

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 20/02/2024, n. 133
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 133
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società V S.r.l., istituto di vigilanza privata, svolge la propria attività mediante licenza prefettizia n. NN del ____, con rinnovo n. NN del ____ , rilasciata dalla Prefettura di Savona, per i comuni delle provincie di Genova e Savona.

Con avviso di accertamento n. 112 per Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) per l'anno 2019, per un totale complessivo di Euro 556,00, di cui Euro 421,59 a titolo di imposta e Euro 126,48 per sanzioni, viene contestata alla società l'omesso versamento dell'imposta sulla pubblicità in relazione ai contrassegni utilizzati per gli automezzi impiegati nello svolgimento della sua attività.

Ricorreva la Società affermando che, nel caso di specie per gli automezzi di vigilanza non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'Imposta Comunale della Pubblicità, poiché l'applicazione dei contrassegni distintivi sugli automezzi impiegati dall'istituto di vigilanza privata risponde a un obbligo di legge con finalità di prevenzione e di percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.

La Società concessionaria del servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità del Comune di R interponeva appello per violazione e/o falsa applicazione della norma: articolo 5, D.Lgs. 507/93 e articolo 17, comma 1, lettera i), D.Lgs. 507/93 .

Concludeva chiedendo, in parziale riforma della

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