Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 18/10/2022, n. 808

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Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria sostenga che la cointestazione di un rapporto bancario, in precedenza mono-intestato, rappresenti o dissimuli una donazione indiretta al nuovo intestatario della metà dell'attivo esistente sul rapporto, alla luce del testo dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, introdotto dall'art. 6, l. 31.8.2022, n. 130, la stessa è onerata della relativa prova, dovendo cioè dimostrare, anche in via presuntiva, l'effettività della traslazione patrimoniale dall'uno all'altro soggetto - cioè il carattere simulato nel negozio di accertamento di cui trattasi. Conseguentemente, l'atto impositivo è invalido se, al di là della cointestazione stessa, non vi sia altro elemento che deponga per una traslazione patrimoniale fra i due intestatari del conto (Nella specie, secondo la CGT, la vicinanza parentale e la comune attività svolta nell'azienda familiare deponevano per una sostanziale equivalenza delle disponibilità dei due cointestatari ed hanno portato la Corte a ritenere verosimile quanto sostenuto dal ricorrente e cioè che la cointestazione altro non era che la formalizzazione di una precedente contitolarità fra i fratelli delle disponibilità liquide presenti sul conto, non essendovi quindi stata alcuna traslazione patrimoniale ed, a maggior ragione, alcun animus donandi da parte del ricorrente).

Riferimenti normativi: D.lgs. n. 546/1992, art. 7, c. 5-bis; D.lgs. n. 346/1990, art. 56-bis.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 18/10/2022, n. 808
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 808
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

Per l'Agenzia delle Entrate:

accogliere il presente appello e, conseguentemente, confermare l'opposto avviso di liquidazione;
condannare controparte al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 15 del D. Lgs. 546/92.

Per C S:

rigettare l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di La Spezia per i motivi esposti nelle controdeduzioni e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;

in via subordinata, accogliere l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarare illegittimo l'avviso di liquidazione per decadenza dell'Ufficio dai termini di accertamento.

Con vittoria di spese del giudizio di primo e secondo grado, competenze ed onorari,

oltre ad I.V.A. e contributo per la Cassa previdenza secondo le ordinarie regole sulla soccombenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C S impugnava l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale della Spezia ingiungeva il pagamento dell'imposta sulle donazioni.

Il presupposto impositivo era costituito dalla dichiarazione di cointestazione di un conto corrente intrattenuto con una Banca di Lugano (CH). Tale conto, in precedenza, era intestato unicamente al fratello E S. Questi, in data 18.11.2011, aveva dichiarato che cointestatario delle relative disponibilità doveva intendersi anche l'odierno ricorrente, C S. In tale dichiarazione l'Agenzia ravvisava una donazione indiretta della metà dell'attivo del conto corrente, provvedendo alla relativa tassazione.

Il contribuente eccepiva l'assenza di liberalità indiretta, sostenendo che la cointestazione altro non era che la formalizzazione di una precedente contitolarità fra i fratelli S delle disponibilità liquide presenti sul conto. Non vi era stata, pertanto, alcuna traslazione patrimoniale e nessun animus donandi. Eccepiva anche la decadenza del

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