Corte di Giustizia di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 16/10/2023, n. 1012
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CTP di Grosseto, la parte contribuente in epigrafe ha impugnato gli avvisi di accertamento, pure in epigrafe indicati, relativi ad IMU rispettivamente per gli anni 2012 e 2013, con riferimento ad un edificio mai completamente ultimato.
Con il ricorso la parte contribuente deduceva: che all'immobile sarebbe spettata l'esenzione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, in quanto era stato costruito per essere adibito allo svolgimento esclusivo di attività didattiche, culturali e ricreative, specificamente per essere adibito a scuola materna non statale;
che l'immobile, pur non ultimato, nello stato in cui si trovava sarebbe stato effettivamente utilizzato per attività didattiche, sia pur saltuarie;
che erroneamente il Comune aveva calcolato l'imposta con riferimento alla rendita presunta iniziale e non a quella definitivamente assegnata.
Avendo il Comune resistito al ricorso, la CTP lo ha respinto, con compensazione di spese, avendo ritenuto la necessità di effettivo svolgimento di attività didattiche, non essendo sufficiente un mero intento in tal senso (di cui al permesso di costruire), non essendo stato provato neanche il presunto svolgimento saltuario di tali attività e non avendo efficacia retroattiva la variazione catastatale intervenuta solo a settembre 2013.
Ha proposto appello la parte contribuente per i seguenti motivi:
1) carenza di motivazione della sentenza appellata anche in ordine all'onere probatorio, che sarebbe ricaduto sul Comune;
2) erronea valutazione delle prove, perché, in particolare, il permesso di costruire venne rilasciato per la costruzione di scuola materna non statale, con conseguente vincolo di destinazione ed impossibilità di presumere che nei locali edificati fino allo stato di rustico si siano svolte attività diverse da quella didattica e giustificanti l'imposizione;
3) erronea valutazione del fatto, perché la domanda di esenzione, che non sarebbe necessaria per la fruizione del beneficio, non avrebbe comunque potuto essere formulata dalla parte appellante, che difettava all'epoca di legittimazione perché la proprietà della struttura le è stata attribuita soltanto con sentenza del 2014;
4) erronea applicazione del diritto, perché la rendita catastale definitiva avrebbe dovuto essere applicata retroattivamente fin dal 1° gennaio 2007, ex art. 2, comma 5-bis, della legge n. 10/2011 di conversione del D.L. n. 225/2010.
Ha resistito all'appello il Comune, con controdeduzioni depositate il 9 settembre 2020, nelle quali ha tra l'altro proposto appello incidentale chiedendo la condanna della parte contribuente alle spese anche per il giudizio di primo grado.
Con nota di deposito e conseguente memoria illustrativa in vista dell'udienza del 9 ottobre 2023, il Comune ha prodotto l'ordinanza della Cassazione n. 4204/2023, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa parte contribuente nei confronti di avvisi di accertamento IMU del medesimo Comune di Roccalbegna, relativi allo stesso