Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 03/09/2024, n. 626
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In ordine alla ripartizione dell'onere della prova sullaesistenza del beneficio fondiario diretto e immediato che, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. n. 215 del 1933, costituisce il presupposto della debenza dei contributi consortili, secondo consolidata giurisprudenza il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, n. 11431 dell'8/04/2022). Pertanto, non è onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente.
Sul provvedimento
Testo completo
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, con sentenza n. 61/2023 depositata il 14.4.2023, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente S. al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
compensava, invece, le spese di lite tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Chieti. S. propone appello e lamenta l'erroneità della sentenza per avere, i primi giudici, consentito alla Direzione Provinciale di Chieti l'intervento e la produzione documentale. Intervento dallo stesso ritenuto inammissibile. L'appellante ritiene, in particolare, che l'art. 14 del D.lgs 546/92 è stato inserito dal legislatore per le sole parti private, ossia i ricorrenti e non per gli enti o i concessionari della riscossione. Eccepisce, quindi, la illegittimità dell'atto d'intervento volontario depositato dall'Ufficio impositore e chiede lo stralcio della documentazione prodotta essendo, l'atto di intervento volontario posto in essere in violazione degli artt. 23, co. 3 D. lgs. n. 546/92, 39 D. lgs. n. 112/99 e 269, 3 comma c.p.c.. Chiede, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio della Direzione Provinciale di Chieti con consequenziale stralcio della documentazione quivi irritualmente prodotta. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio da devolversi al difensore antistatario. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti - si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, quindi, deve essere rigettato. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti - in data 2.11.2022, ha depositato presso la Corte di Giustizia di primo grado di L'Aquila, Sez. di Pescara, atto di intervento volontario ex art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 546/92. Nello stesso atto di costituzione si legge di aver ricevuto, in data 2/8/2022, dall'Agenzia Entrate Riscossione, comunicazione del ricorso presentato dal contribuente S. avverso la cartella di pagamento n. omissis, notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione in data 15/03/2022 di euro 19.728,77 relativa ai modelli Unico e Irap/2018, anno d'imposta 2017 e, verificato l'interesse alla costituzione in giudizio ai fini della difesa del proprio operato - attesa la circostanza che alcuni motivi di ricorso attenevano alla correttezza della cartella di pagamento ed alla