Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 08/02/2023, n. 203

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 08/02/2023, n. 203
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Numero : 203
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

La società ricorrente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna l'intimazione di pagamento n. 093 2018 90022XXX 20 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per la provincia di Ravenna, portata a conoscenza in data 10 aprile 2018 per la complessiva somma di ?. 44.326,30, contestando anche le prodromiche cartelle di pagamento di cui si assumeva la mancata ricezione.

Con la sentenza in epigrafe la CTP di Ravenna respingeva il ricorso e compensava le spese di giudizio.

Nella circostanza la Commissione rilevava l'infondatezza della doglianza relativa alla mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento osservando che la società "tramite suo professionistadelegato ha formulato, in data 30.05.2016, istanza per accedere ad un piano di rateizzazioneche è stato concesso e poi successivamente, ha anche inoltrato istanza per accedere allacosiddetta rottamazione. E se è vero che in merito a tale specifica attività, la difesa dellaricorrente, ne contesta la validità, sostenendo ed affermando che il legale rappresentantepro-tempore all'epoca, non avrebbe mai sottoscritto i documenti inerenti le varie istanze,altrettanto è vero che tali affermazioni/tesi appaiono totalmente inconsistenti e non credibili ecomunque se quanto affermato dalla Società ricorrente fosse vero, la stessa avrebbe dovuto, perdare credibilità alla sua affermazione di un eventuale "falso in atto pubblico", procedere in sedepenale non essendo sufficiente, nello specifico, il disconoscimento di tali istanze ai sensi e per glieffetti dell'art.215 c.p.c."

Per la riforma di detta sentenza D.a.m. S.r.l. proponeva appello deducendo:

- disconoscimento della produzione documentale dell'Agenzia in ordine alla sottoscrizione della prodotta istanza di rateizzazione;

- incompetenza

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