Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 11/11/2022, n. 668

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Nel verbale di udienza non deve essere riportato necessariamente il dispositivo della decisione; l'art. 276, 5º comma, c.p.c., stabilisce che "chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice". Per la Corte di cassazione, infatti, il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276, ultimo comma, c.p.c., non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno poiché l'esistenza della sentenza civile è determinata - salvo che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ovvero a riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati - dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicché è valida la sentenza ancorché agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, la previsione di un corrispondente vizio nella citata norma (Cassazione, sez. 3, 11 febbraio 2022, n. 4430).

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 11/11/2022, n. 668
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Numero : 668
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. P. impugnava l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. x emesso dall'Agenzia della riscossione, oltre agli atti «prodromici», e segnatamente l'avviso di mora n. x, la cartella di pagamento n. x, gli avvisi di addebito n.x,x,x, gli avvisi di accertamento TA x-2013 e TA x-2015. 2. La Cmmissione tributaria provinciale di Pescara rigettava il ricorso in quanto inammissibile, in quanto tutti gli atti prodromici al pignoramento presso terzi erano stati regolarmente notificati al contribuente. Il ricorso, dunque, era inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Cmmissione provinciale ha, poi, esaminato comunque le eccezioni sollevate, ritenendole infondate. Quanto alla notifica a mezzo pec, la Cmmissione tributaria precisava che era espressamente consentita dall'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973. La pec del pignoramento era stata ricevuta il 27 giugno 2019 alle 11:25 come da ricevuta di avvenuta consegna. L'avviso di intimazione era stato notificato il 20 marzo 2019. Dai documenti prodotti dall'Agenzia delle entrate riscossione risultava che l'avviso di intimazione e la cartella x erano stati regolarmente notificati a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente risultante in INI-PEC. Gli avvisi di accertamento erano stati anch'essi regolarmente notificati dall'Agenzia delle entrate, sicché il pignoramento presso terzi non era il primo atto ricevuto. Era infondata l'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione tramite la firma informatica;
le firme digitali di tipo CADES e PADES erano entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con differenti estensioni. I crediti, poi, non erano prescritti trattandosi di obbligazioni tributarie non periodiche, con prescrizione ordinaria decennale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente.

3. Hanno resistito con controdeduzioni sia l'Agenzia delle entrate che l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

4. All'udienza del 3 novembre 2022 la Crte di giustizia tributaria di 2º grado dell'Aquila tratteneva la causa in decisione, provvedendo successivamente al deposito della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Cn il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce la «mancata instaurazione del contraddittorio processuale (violazione art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992)». In particolare, si evidenzia che il ricorrente aveva chiesto la pubblica discussione del ricorso e aveva più volte comunicato di non voler rinunciare, mentre il collegio aveva trattenuto la causa decisione, dichiarando di averla assunta in camera di consiglio. Il ricorrente aveva rispettato le procedure per la richiesta dell'udienza pubblica, mediante il deposito dell'istanza nei 2 giorni liberi antecedente a quello fissato per la transazione del ricorso. Nel caso di impedimento attenersi udienza pubblica, la commissione avrebbe dovuto disporre il rinvio a nuovo ruolo oppure ad una data successiva la cessazione della storia emergenza sanitaria al fine di consentire la discussione in presenza.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Invero, l'avviso di trattazione del 10 novembre 2020 dava atto dell'avvenuta presentazione di richiesta di trattazione in pubblica udienza.

1.3.Il Presidente della commissione tributaria provinciale con provvedimento del 7 dicembre 2020 ha comunicato alle parti le modalità di svolgimento dell'udienza del 18 gennaio 2021 («il presidente, dispone per l'udienza del 18/1/2021, h. 9,30 che, al momento e fino al termine dello stato di emergenza nazionale da Cvid-19, lo svolgimento delle udienze pubbliche camerali e delle camere di consiglio avvenga con le modalità di cui al 2º comma dell'art. 27 del decreto-legge n. 137/2020;
e precisamente:1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere dal 1/12/2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
2) nel caso in cui sia richiesta la discussione, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta con fissazione del termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica;3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei suddetti termini»).

1.4. Poiché non poteva essere rispettato il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il presidente ha disposto un rinvio dell'udienza al 10 maggio 2021, con ordinanza n. 17 del 2021 del 18 gennaio 2021 («il presidente, rilevato che la parte ha chiesto la trattazione in pubblica udienza, con la notifica alla controparte, nei termini stabiliti dalle linee guida del presidente della commissione, dato atto che dette guide stabiliscono "nel caso in cui sia richiesta la discussione, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta con fissazione del termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie conclusionali e di 5 giorni prima per le memorie di replica;
dato atto che non è possibile la trattazione da remoto per le dotazioni informatiche dei giudici. Dato atto che va fissata nuovo udienza, come da dispositivo, al fine di garantire il deposito delle memorie.

PQM

[…] Dispone la trattazione scritta del procedimento iscritto al n. 586/19 con la termine per le parti fino a 10 giorni prima dell'udienza del 10 maggio 2021 ore 9,25 cui è differita l'udienza già fissata, per il deposito di memorie conclusionali fino a 5 giorni prima per memorie di replica")».

1.5. Cn ordinanza presidenziale del 9 marzo 2021 sono state fissate le modalità di svolgimento dell'udienza del 10 maggio 2021 («il presidente, dispone per udienza del 10/5/2021, h. 9,25 che, al momento e fino al termine dello stato di emergenza nazionale da Cvid-19, lo svolgimento delle udienze

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