Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 08/03/2023, n. 920
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Testo completo
La causa attiene all'appello avverso la sentenza n.453/03/2019, depositata il 07/11/2019 dalla C.T.P. di Pavia e relativa ad avviso di accertamento n.xxxx/2018 notificato il 14 dicembre 2018 con cui l'ufficio, ai sensi dell'art. 41-BIS del dpr 600/1973, ha accertato per l'anno d'imposta 2009 redditi di capitale per ? 11.310,00. Il contribuente XX XX aveva presentato istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 7 dl 22/10/2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla legge n. 225 dell'1/12/2016 per gli anni dal 2009 al 2011 rendendo così nota la detenzione di attività finanziarie nel Principato di Monaco (Paese black list a fiscalità privilegiata);
per quanto concerne gli anni successivi, non aveva ritenuto invece necessario presentare l'istanza di collaborazione volontaria, in quanto residente nel Principato di Monaco e cittadino AIRE dal 23/11/2011. In considerazione del fatto che lo Stato del Principato di Monaco è inserito tra gli Stati e territori a fiscalità privilegiata così come individuati dal D.M. 4 maggio 1999, a parere dell'Ufficio risultava applicabile la "presunzione legale relativa", prevista dal comma 2-bis dell'art. 2 del d.p.r. 917/1986, in base alla quale "Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale" (nel caso specifico nel Principato di Monaco).
Il contribuente proponeva ricorso in primo grado avverso l'atto impositivo. L'Ufficio si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato.
La CTP di Pavia, con sentenza n. 453/3/2019, depositata il 07/11/2019 accoglieva il ricorso annullando le riprese dell'Ufficio.
In questa sede propone appello l'Agenzia delle Entrate e chiede la riforma della sentenza di primo grado. Si costituisce il contribuente e ne chiede la conferma
L'appello è fondato in tutti i suoi motivi, ma è assorbente la carenza di motivazione riguardo agli elementi essenziali portati a conoscenza dall'Agenzia delle Entrate.
Nell'impugnata sentenza, relativamente alla dirimente questione della evidente fittizietà della residenza del contribuente, la CTP ha statuito: "La Commissione osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, ·portata alla sua attenzione riguarda l'effettiva residenza estera o meno del ricorrente;
ebbene in tal senso riveste particolare importanza quanto emerso nel corso dell'udienza, laddove il difensore del contribuente precisò che lo stesso ricorrente non era (o non è) un dipendente dell'azienda, ma era (è) I'Amm.re Delegato, quindi poteva anche non essere quotidianamente presente in azienda, inoltre il compenso da corrispondersi è deciso dal Consiglio di Amm.ne ad libitum, quindi senza alcun vincolo di presenza e/o orario."
Non si condivide quanto scritto dai Giudici di prime cure.
Nell'anno 2012, anno in cui formalmente il ricorrente già risultava cittadino AIRE, ha percepito redditi di lavoro dipendente per 365 giorni dalla società Exxxx xxxx SRL (codice fiscale xxxx con sede in xxxx via xxxx n. 42, come risulta dal Modello 730/2013, presentato dallo stesso ricorrente;
questa situazione sopra descritta si ripresenta anche per tutti gli anni successivi, sino al 2017 (ultimo anno per il quale gli uffici finanziari sono in possesso di informazioni), il tutto