Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 23/12/2022, n. 946

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Il termine di decadenza per l'emissione dell'atto di irrogazione delle sanzioni per l'omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all'estero di cui all'art. 4 D.L. n. 167 del 1990, deve essere individuato, tra quelli indicati dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento, come decorrenza, al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l'accertamento del tributo dovuto, tenuto conto del raddoppio dei termini introdotto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78 del 2009, applicabile, trattandosi di norma di carattere procedimentale, anche per i periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del suddetto d.l. 78.

Riferimenti normativi: art. 4 del D.L. 167/1990, art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009

Richiami giurisprudenziali: Corte di Cassazione n. 30742 del 28/11/2018, Corte di Cassazione n. 8653 del 16/03/2022

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 23/12/2022, n. 946
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 946
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

Per l'appellante Agenzia delle Entrate:

'Voglia Codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale di Genova, in totale riforma dell'impugnata sentenza, confermare l'operato dell'Ufficio.

Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio'.

Per la resistente sig.ra D P:

'Voglia L'Illustrissima Commissione Tributaria Regionale per la Liguria - Genova respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.

Con vittoria delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge'.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora D P ricorreva avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni n. TL5IR0200001, notificatole il 7/2/2017, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate le irrogava la sanzione prevista dall'art. 5, comma 4, del D. L. n. 167/90, avendo la contribuente omesso la presentazione della dichiarazione fiscale e, in particolare, la compilazione per l'anno 2005 del quadro RW inerente le attività finanziarie detenute all'estero.

In particolare l'Ufficio fondava la propria azione accertatrice sulle risultanze dell'attività investigativa della Guardia di Finanza nell'ambito di una verifica sui soggetti di cui alla cd. 'Lista Falciani 2', in esito alla quale era emerso che la Signora D P deteneva all'estero presso la Banca H del Principato di Monaco la somma di euro 40.575,91.

La CTP di Imperia accoglieva la tesi difensiva della contribuente evidenziando l'irretroattività delle norme citate dall'Ufficio a sostegno del proprio operato in quanto la violazione contestata, commessa nel 2006 con

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