Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 19/09/2024, n. 660
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In caso il procedimento di irrogazione delle sanzioni per omesso o parziale pagamento del contributo unificato si fonda esclusivamente sul decorso infruttuoso del termine di trenta giorni dalla notifica dell'invito al pagamento del CUT omesso o versato in misura insufficiente, senza individuare ulteriori presupposti, oggettivi o soggettivi, ai fini della sua determinazione. Ne consegue che l'obbligo motivazionale dell'invito al pagamento è in sé soddisfatto alla luce dell'assenza di alcuna discrezionalità sull'an e sul quantum della sanzione da parte dell'Ufficio impositore.
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
Per l'appellante G D:
"VOGLIA in totale riforma della Sentenza 734/2021 della Commissione Tributaria provinciale di Genova accogliere il ricorso annullando l'avviso di irrogazione delle sanzioni ex Art. 16 DPR 115/02 del 24 Luglio 2020 e l'allegato avviso di pagamento contributo unificato del 17 Gennaio 2020 mandando assolto il ricorrente da ogni pretesa e in ogni caso con vittoria delle spese e onorari di giudizio sia del primo grado che del presente appello."
Per l'Ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Genova:
"Voglia codesta On.le Commissione Tributaria Regionale, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello di controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che ricorrano altresì i presupposti per la configurazione della c.d. lite temeraria e della conseguente responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni, oltre che alle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G D ricorreva avverso il provvedimento del Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Genova prot.n. 2250 del 27/11/2020, con il quale veniva irrogata la sanzione di € 260,00 (oltre € 8,75 per spese di notifica), e dell'invito al pagamento prot. 2896 del 09/12/2019 (Allegato 3) di € 130,00, emesso a seguito dell'insufficiente pagamento del contributo unificato tributario in relazione alla controversia instaurata davanti alla stessa Commissione Tributaria Provinciale di Genova ed iscritta la RGR n. 1122/2019.
L'adita CTP rigettava il ricorso condannando il contribuente alle spese del giudizio. Appella G D per i seguenti motivi:
obbligo di astensione della Commissione Tributaria Provinciale di Genova;
irregolarità nella trattazione;
illegittimo deposito di memoria difensiva;
incostituzionalità dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992;
incostituzionalità dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002;
inesistenza e/o nullità della notifica della cartella;
errata determinazione del contributo unificato;
difetto di motivazione degli atti impugnati;
illegittimità delle sanzioni;
omessa notifica del processo verbale;
mancata attivazione del contraddittorio;
errata liquidazione delle spese di causa. Si è costituito in giudizio per il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Genova (ora Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Genova) controdeducendo puntualmente.
Ha depositato memoria l'appellante richiamando e confermando tutti i motivi dell'appello principale, insistendo in particolare sulla incostituzionalità dell'art. 59 del Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992 numero 546 per contrasto con il diritto di difesa sancito dall'Art. 34 della Costituzione, del comma 2 - sexies dell'art. 15 del succitato Decreto Legislativo per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, del l comma 3 bis dell'art. 14 del D.P.R. 30 Maggio 2002 numero 115 in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione e in relazione