Corte di Giustizia di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 06/07/2023, n. 658

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 06/07/2023, n. 658
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Numero : 658
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 l'Agenzia delle Entrate ha contestato a X s.r.l. il mancato rilievo di una sopravvenienza attiva e pertanto un maggior reddito d'impresa e un maggior valore della produzione pari a euro 434.938,00. La contestazione ha per oggetto l'annotazione contabile concernente il "Fondo di ripristino imp. " (da ora innanzi solo Fondo ripristino), iscritto in bilancio a seguito dell'ammortamento dei beni di un'impresa presa in affitto e girato a debito verso la nuova cessionaria del contratto di affitto.

2.La Società ha impugnato il provvedimento di accertamento e la Commissione Tributaria di Primo Grado con sentenza n. 377, depositata il 29 dicembre 2021, ha accolto il ricorso affermando che: «l'onere di mantenimento dell'efficienza dell'azienda è onere al quale l'affittuario deve provvedere con costanza e proprio per questo l'art. 102, co. 8, TUIR prevede che a fronte di tale obbligo vengano accantonate quote di ammortamento dei beni dell'impresa. Il relativo fondo, infatti, è funzionale al mantenimento e ripristino dell'efficienza dell'impresa cui l'affittuario deve costantemente provvedere. Si tratta di obbligo che permane per tutta la durata del contratto. Nel momento in cui la ricorrente ha ceduto il contratto, il fondo, nella misura non utilizzata, è stato trasferito alla cessionaria che doveva far fronte a ogni spesa per il mantenimento dell'efficienza dell'azienda, anche con riferimento all'usura occorsa nel periodo precedente. Proprio per questo la cessionaria ha assunto il fondo che è stato pagato dalla ricorrente». La pronuncia ha compensato le spese di lite.

3.Questa è la sentenza qui appellata dall'Agenzia delle Entrate deducendo:

-che a causa della cessione del contratto d'affitto d'azienda gli obblighi di tutela del patrimonio aziendale e di ripristino si sono trasferiti in capo al cessionario;
nondimeno, a seguito dell'accantonamento effettuato dal primo affittuario, cui ha fatto seguito una deduzione fiscale, accantonamento che non aveva più senso in quanto per effetto della cessione del contratto non gravava più sul cedente l'obbligo di ripristino, questi avrebbe dovuto chiudere il Fondo registrando una sopravvenienza attiva per pareggiare fiscalmente la deduzione fruita al momento dell'accantonamento;
inoltre, la sentenza appellata non avrebbe chiarito per quale ragione una deduzione fruita a fronte della costituzione del Fondo non debba essere "pareggiata" da una simmetrica sopravvenienza attiva nel momento in cui (stante la cessione del contratto di affitto) X non era più chiamata a rifondere alcunché al proprietario del bene;
la sentenza appellata sarebbe pertanto "in contrasto con l'art. 1408 c.c. ed è documentalmente smentita, essendo pacifico che le parti, al momento della cessione del contratto di affitto, hanno pattuito l'immediato 'subingresso della parte cessionaria in luogo della parte cedente per tutti gli effetti utili ed onerosi".

L'Agenzia conclude chiedendo di accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, di dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.

4.Si è costituita in giudizio X obiettando che, contrariamente a quanto asserisce l'Agenzia, con la cessione del contratto di affitto d'azienda la resistente non si è liberata, per la durata del contratto in capo alla stessa, dell'onere di mantenere l'efficienza dell'azienda, trattandosi di un onere che deve essere sostenuto nel momento esatto in cui il contratto di affitto di azienda viene meno, con la restituzione dell'azienda alla concedente;
l'Ufficio trascurerebbe il contenuto dell'art. 102, comma 8, del TUIR che prevede espressamente che l'affittuario dell'azienda accantoni quote di ammortamento annuali in proporzione del valore dei beni;
trascurerebbe il fatto che il contratto di cessione del contratto di affitto non ha posto a carico del cessionario anche eventuali oneri per il periodo in cui non ha condotto l'azienda;
trascurerebbe che l'importo del Fondo è stato pagato alla cessionaria W s.r.l. e che la nominata cessionaria, per effetto dell'assunzione del Fondo, non ha spesato fiscalmente gli oneri per manutenzioni e sostituzioni fino all'importo del Fondo trasferito.

La Società conclude chiedendo la reiezione dell'appello dell'Ufficio con la conferma della sentenza appellata.

5.Alla pubblica udienza del 3 luglio 2023, udita la relazione della Giudice relatrice e sentiti i procuratori delle Parti che hanno esposto le rispettive tesi e conclusioni, l'appello è stato trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.L'appello non merita di essere vagliato favorevolmente.

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