Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 23/01/2023, n. 138
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Al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale. La relata dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto. L'Agente della riscossione, altresì, può provare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento per il tramite del servizio postale depositando copie degli estratti di ruolo e la copia delle relate di notifica, senza che abbia l'onere di depositarne ne l'originale né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica. Ove venga ritualmente operato dall'obbligato il disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali, il giudice non può limitarsi a negare l'efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello inerisce l'annullamento (da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto) del preavviso di fermo amministrativo n. 2014/00XXXXXXXX, notificato il XX/XX/XXX a XXXXX XXXXXX, e dei ruoli e cartelle ivi indicati, emessi per imposta di registro, Irap e Tassa automobilistica per complessivi ? 13.153,27.
L'appellante si opponeva alla sentenza impugnata per i seguenti motivi:
-nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge: art. 26 Dpr 602/73;
-nullità della sentenza per vizio di motivazione-errata valutazione delle prove documentali offerte;
-nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione;
-nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art 86 comma 2 del DPR 602/73.
Costituitosi, XXXXX XXXXXX eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 57 del digs 546/1992 e chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza pubblica odierna, 27 ottobre 2022, il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto di seguito precisato.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal contribuente ai sensi dell'art 57
del digs 546/92 è infondata.
Al riguardo osserva il Collegio che il concessionario non ha proposto con l'appello alcuna domanda che non fosse già stata sottoposta al vaglio dei giudici della CTP, avendo detto concessionario già versato in atti, nel giudizio di primo grado, la documentazione relativa alla notifica delle presupposte cartelle di pagamento.
Partendo dalla preliminare questione di nullità della sentenza impugnata per insufficiente motivazione, è noto che l'eventuale nullità della sentenza di prime cure per carenze motivazionali e/o difetto di pronunzia non configura uno dei casi di rimessione al primo giudice, tassativamente previsti dal art. 59 decreto legislativo 546/1992 (esattamente come accade per il rito ordinario civile, ai sensi degli articoli 353 e 354 c.p.c.). Conseguentemente, il vizio di omessa pronunzia o carenza di motivazione comporta solo la necessità, per il giudice d'appello, di porvi rimedio, decidendo nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di rilevanza costituzionale (così Cass. 18824/2006 e Cass. 8455/2005 per il giudizio tributario;
si vedano, altresì, per il processo del lavoro Cass. Sez. Lavoro 17072/2007 e, per il giudizio ordinario civile, Cass. 13766/2004 e Cass. 14179/2001): sempre che, ovviamente, le relative questioni siano oggetto di impugnazione specifica ex articolo 53 decreto legislativo 546/1992, atteso il carattere devolutivo dell'appello tributario (Cass. 3602/2017, 1200/2016, 1224/2007, 18006/2006, 12589/2004, 9270/1999).
Deve, dunque, procedersi con l'esaminare il merito delle questioni poste.
Il successivo motivo di gravame del Concessionario è fondato;
i primi giudici hanno fatto malgoverno dell'art.26 del DPR 602/73, secondo cui, qualora l'agente della riscossione scelga di notificare la cartella di pagamento a mezzo posta, lo stesso ha, come unico obbligo, quello di