Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 03/09/2024, n. 628
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Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.u. 16412/07, Cass. 10528/17, 8295/2018 e 16685/2019). Tuttavia, in assenza di chiamata in causa dell'ufficio impositore da parte dell'agente della riscossione, è possibile un autonomo intervento in giudizio da parte del primo, posto che ai sensi dell'art 14 comma 3 D.lvo 546/1992 possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
Sul provvedimento
Testo completo
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, con sentenza n. 61/2023 depositata il 14.4.2023, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente S. al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
compensava, invece, le spese di lite tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Chieti. S. propone appello e lamenta l'erroneità della sentenza per avere, i primi giudici, consentito alla Direzione Provinciale di Chieti l'intervento e la produzione documentale. Intervento dallo stesso ritenuto inammissibile. L'appellante ritiene, in particolare, che l'art. 14 del D.lgs 546/92 è stato inserito dal legislatore per le sole parti private, ossia i ricorrenti e non per gli enti o i concessionari della riscossione. Eccepisce, quindi, la illegittimità dell'atto d'intervento volontario depositato dall'Ufficio impositore e chiede lo stralcio della documentazione prodotta essendo, l'atto di intervento volontario posto in essere in violazione degli artt. 23, co. 3 D. lgs. n. 546/92, 39 D. lgs. n. 112/99 e 269, 3 comma c.p.c.. Chiede, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio della Direzione Provinciale di Chieti con consequenziale stralcio della documentazione quivi irritualmente prodotta. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio da devolversi al difensore antistatario. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti - si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, quindi, deve essere rigettato. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti - in data 2.11.2022, ha depositato presso la Corte di Giustizia di primo grado di L'Aquila, Sez. di Pescara, atto di intervento volontario ex art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 546/92. Nello stesso atto di costituzione si legge di aver ricevuto, in data 2/8/2022, dall'Agenzia Entrate Riscossione, comunicazione del ricorso presentato dal contribuente S. avverso la cartella di pagamento n. omissis, notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione in data 15/03/2022 di euro 19.728,77 relativa ai modelli Unico e Irap/2018, anno d'imposta 2017 e, verificato l'interesse alla costituzione in giudizio ai fini della difesa del proprio operato - attesa la circostanza che alcuni motivi di ricorso attenevano alla correttezza della cartella di pagamento ed alla