Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/09/2023, n. 5198

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/09/2023, n. 5198
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Numero : 5198
Data del deposito : 22 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto registrato con R. G. n XXXX/2023, U.Z. appellava, nei confronti del Comune di Napoli, la sentenza della CTP di Napoli n. 7350/2022, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso. Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Napoli richiedeva alla contribuente il pagamento per IMU per l'anno 2016 relativa all'immobile di proprietà dello stesso adibito a sua abitazione principale sito in Napoli. Era stato sostenuto, tra l'altro, che trattavasi di abitazione principale con conseguente diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale e lamentata la carenza di motivazione dell'atto Si era costituita la Amministrazione sostenendo la infondatezza della pretesa in relazione alla situazione anagrafica del nucleo familiare del ricorrente, e che quindi l'unità immobiliare non poteva essere considerata l'abitazione principale del nucleo familiare. Con la impugnata decisione la CTP ha respinto il ricorso motivando che "nel caso in esame il coniuge del ricorrente aveva nell'anno in questione la propria residenza anagrafica in altro comune.(XXX)". Con l'appello in esame il contribuente ha argomentato sulla fondatezza del preteso diritto all'esenzione. Si è costituita controparte, che ha depositato atto di annullamento in autotutela alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito della discussione questa Commissione osserva come sul punto sia intervenuta la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, che ha così deciso:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160

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