Corte di Giustizia di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 18/10/2023, n. 247
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In tema di contraddittorio endoprocedimentale, esclusivamente per i tributi "armonizzati, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Deve essere riconosciuta l'agevolazione IVA al 4%, per l'acquisto di un'autovettura non utilizzata dal soggetto disabile ma dai familiari del medesimo soggetto. Infatti, una volta data attuazione da parte dello Stato alla direttiva comunitaria con la previsione del beneficio dell'Iva ridotta al 4%, la mancata estensione soggettiva ai familiari consente al giudice nazionale la disapplicazione della normativa nazionale vigente in contrasto con la medesima direttiva.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Matera, sottoponeva a verifica generale la "M.", esercente attività di commercio di autovetture e autoveicoli leggeri, operava altresì articolata istruttoria diretta ad accertare, per l'anno 2014 la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'iva agevolata in relazione alle cessioni di autoveicoli a soggetti portatori di handicap. A seguito di tale attività e dopo avere analizzato i verbali delle Commissioni Mediche faceva notificare avviso di accertamento con il quale evidenziavano che per molte cessioni di autoveicoli non sussistevano i requisiti per l'applicazione dell'agevolazione d'imposta. ln particolare per 66 cessioni rideterminavano in ?. 172.054,06 1'imposta (iva) dovuta applicando l'aliquota del 22% anziché, come fatto dalla contribuente, quella del 4% Con l'atto accertativo si richiedeva il pagamento dell'imposta di ? 140.772,00 riveniente dalla differenza tra imposta accertata e imposta dichiarata e versata. Avverso tale atto proponeva ricorso la contribuente che eccepiva violazione dei principi comunitari per non avere l'ufficio attivato il contraddittorio endo-procedimentale;
illegittimità per non avere l'ufficio considerato la conformità dell'operato della contribuente conforme alle prescrizioni di cui al DM 16.05.1986;
illegittimità per carenza ed erroneità dell'attività istruttoria;
non debenza delle sanzioni per violazione degli artt. 8, D.Lgs 546/92, 6, D.Lgs 472/97 e 10, co.3, L. 212/2000. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sez. I, in data 23.09/22.11.21, accoglieva il ricorso compensando le spese. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Matera, eccependo illegittimità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente la presunta violazione dei principi comunitari per non avere l'ufficio attivato il contraddittorio;
illegittimità nella parte in cui statuisce la neutralità dell'imposta (iva);
illegittimità nella parte in cui statuisce sulla erronea valutazione dell'attività istruttoria posta in essere e sulla decorrenza del quadriennio per la verifica di altri acquisti effettuati usufruendo dell'agevolazione. Chiede in riforma dell'impugnata decisione la conferma dell'avviso di accertamento. Con atto in data 15.07.22 si costituiva in giudizio la contribuente mediante deposito di controdeduzioni con le quali insiste per la conferma della decisione di primo grado. All'odierna udienza, constata la regolarità delle notifiche degli avvisi di trattazione, nessuno avendo richiesto trattazione in pubblica udienza, preso atto delle conclusioni delle parti, in atti, la causa veniva decisa in Camera di Consiglio,
DIRITTO-MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente va sottolineato che la mancanza di instaurazione del contraddittorio non costituisce ragione fondamentale della decisione ma è stata dal giudice di primo grado esaminata solo in via incidentale nelle premesse della decisione che trae la ragione del suo accoglimento esclusivamente nel merito. Tanto precisato va osservato, che la più recente giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione ha finalmente risolto un conflitto giurisprudenziale in materia di necessarietà o meno di instaurazione di un contraddittorio preventivo col contribuente destinatario di accertamento tributario specificando al riguardo che "ln tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito" (Cass. Sez. U, Sent. n. 24823 del 09/12/2015), A tal proposito,