Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 05/04/2024, n. 225

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Per quanto riguarda il periodo d'imposta del 2012, con riferimento all'IMU, il legislatore non ha inteso, con le modifiche apportate all' art. 7, co. 1, lett. i), del d.lgs n. 504/1992 e con l'emanazione del D.M. n. 200/2012, trasferire il trattamento fiscale degli immobili di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, dal campo delle agevolazioni (riduzioni e detrazioni d'imposta) al campo delle esenzioni. A tal proposito, con l' art. 2 comma 2 lett. b), del d.l. 102/2013 , convertito in legge n. 124/2013 , intervenuto a modifica dell' art. 13, co. 10, del d.l. 201/2011 , convertito in l. 214/2011 , il legislatore ha ribadito di fatto che la detrazione d'imposta si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, istituiti in attuazione dell' art. 93 del DPR n. 616/1977 . La Suprema Corte ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 102/2013 , convertito nella l. 214/2013 , agli immobili di edilizia residenziale pubblica, anche se dati in locazione a canoni ridotti rispetto a quelli di mercato, ma pur sempre a fini commerciali, spetti soltanto la detrazione di cui s'è detto, e non anche la totale esenzione, (C. Cass. n. 8964/2020).

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 05/04/2024, n. 225
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Numero : 225
Data del deposito : 5 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'A. ha impugnato l'avviso di accertamento che le era stato notificato dal Comune di P., per l'omesso pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2015, in relazione agl'immobili di sua proprietà, siti in quel Comune. Ha fatto presente che detti immobili erano stati concessi in locazione a nuclei familiari svantaggiati, e perciò a canoni inferiori a quelli di mercato, per cui si trattava di alloggi sociali (di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22\4\2008), destinati a mitigare il disagio abitativo delle famiglie meno abbienti: per cui l'IMU non era dovuta, in applicazione dell'art. 13 del d.l. 201\2011, convertito nella l. 214\2011. Ha aggiunto che l'esenzione era stata poi ribadita anche dall'art. 2, comma 4, del d.l. 102\2013, convertito nella l. 124\2013 che, a decorrere dal 1\1\2014, aveva equiparato gli alloggi sociali alle abitazioni principali. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, negando che gl'immobili svolgessero la funzione di alloggi sociali;
e comunque rappresentando che in relazione agl'immobili di proprietà (dapprima degli I., ed oggi) delle A. la stessa legge prevedeva una disciplina specifica (art. 13, comma 10, dello stesso D.L. 201\2011), che riconosceva soltanto una detrazione di € 200 per ogni immobile, che nella specie era già stata applicata. Per cui, in forza del principio di specialità, agl'immobili di proprietà delle A. non si applicava la disciplina generale, relativa agli alloggi sociali. La Corte di primo grado ha accolto il ricorso, condividendo la tesi dell'A.;
ma contro la decisione è insorto il Comune di P., che ha preliminarmente fatto presente che i commi 2 e 10 dell'art. 13 del d. l. 102\2011, convertito nella l. 214\2011 sono stati abrogati (con decorrenza 1\1\2020) dall'art. 1, comma 780, della l. 160\2019 (legge di bilancio per il 2020);
e che la stessa legge (art. 1, comma 749) ha ribadito (art. 1, comma 741) la debenza dell'IMU, anche in relazione agli alloggi (ex I., ed oggi di proprietà) delle A., fatta eccezione per gli alloggi sociali. Di conseguenza, sia la legislazione previgente che quella attuale prevedono l'esenzione soltanto in relazione agli alloggi sociali, la cui nozione non è sovrapponibile a quella di alloggio popolare. I primi, infatti, sono esenti da IMU, mentre ai secondi va applicata la norma speciale che, per quanto detto, prevede una semplice detrazione di euro 200 per ogni immobile. Ed a sostegno della tesi ha citato alcune pronunce della Suprema Corte (Cass. 7385\2012;
22120\2014;
12313\2017;
19875\2021). L'A. ha chiesto il rigetto del gravame, contestando partitamente i motivi che lo sorreggono, e ribadendo che gli appartamenti svolgevano la funzione di alloggi sociali, essendo destinati a mitigare il disagio abitativo di famiglie svantaggiate, alle quali erano dati in locazione a canoni inferiori a quelli di mercato. Circostanze, queste, che erano ben note al Comune, che aveva partecipato alla procedura d'individuazione degli aventi diritto e di assegnazione degli appartamenti. Ed anche i canoni erano stati stabiliti in base ai criteri dettati dalla L. Regione Abruzzo 96\1996, e quindi in una misura non soltanto lontana da quelli di mercato, ma in qualche caso addirittura inferiore allo stesso ammontare dell'IMU che oggi veniva pretesa dal Comune: per cui il pagamento dell'imposta le impedirebbe di svolgere la propria attività istituzionale, di costruzione di nuovo immobili, e di manutenzione di quelli già esistenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Ciò premesso in fatto, occorre premettere che questa Corte ha fin qui ritenuto che gli appartamenti che le A. concedono in locazione a famiglie svantaggiate, e perciò a canoni inferiori a quelli di mercato, dovessero essere qualificati come alloggi sociali, di cui al D.M. 22 aprile 2008. E che, come tali, quegli immobili fossero esentatati dal pagamento dell'IMU, in applicazione dell'art. 13 del d.l. 201\2011, convertito nella l. 214\2011, e poi modificato dall'art. 1, comma 707 della l. 147\2013;
e dell'art. 2, comma 4,