Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 138

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La disposizione che prevede che l'imposta municipale non si applica agli immobili posseduti e non concessi in locazione dal personale delle Forze armate (DL n. 102 del 31/08/2013 art. 2 comma 5, convertito in Legge 124/2013) va coordinata ermeneuticamente con il quadro di riferimento normativo; ne consegue che ai fini dell'applicazione del beneficio il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Del resto ciò risponde ad elementari criteri collaborativi e notiziatori gravanti su tutti i cittadini atteso peraltro che, in mancanza, il Comune potrebbe avere contezza d'ufficio esclusivamente dei presupposti oggettivi dell'immobile ma rimarrebbe del tutto ignaro circa quelli di non locazione dell'immobile a terzi e di natura squisitamente soggettivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 138
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Numero : 138
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

A) Il primo grado: Una volta premesso che il 12.10.2020 la Ris.co le aveva notificato l'avviso di accertamento in rettifica n. xxx con il quale le aveva chiesto il pagamento di 1.426,00 ?, a titolo di Imu per l'annualità 2015, con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente convenne in giudizio il suddetto ente sulla base dei seguenti punti d'insorgenza: Lamentò la violazione dell'art. 1, c. 707, della L. n. 147/2013 in quanto detta legge e l'art. 2, co. 5 bis, del DL n. 102/2013 avevano introdotto modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011 sicché al caso di specie andava applicata esclusivamente l'ultima legge dovendosi considerare abrogata quella precedente. Specificò che, in materia di esenzioni, detta legge prevedeva che "L'imposta municipale propria non si applica, altresì: [...] d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica». Ritenne pertanto che detta esenzione non fosse subordinata alla dichiarazione prevista dall'art. 2, c. 5 bis, D.L. n. 102/2013 citato come da sentenza n. 23680/2020 della Corte di cassazione che aveva affermato che l'onere della dichiarazione era relativo al godimento del beneficio della detrazione per l'abitazione principale ma non riguardava l'esenzione introdotta dall'art. 13, c. 2, lett. b) D.L. 201/2011 come novellato dall'art. 1, c. 707, della L. n. 147/2013. Fece presente che la contribuente apparteneva alla Polizia di Stato e possedeva un unico immobile, non locato, eppertanto doveva applicarsi l'art 13, c. 2 lett. d) del D.L. 201/2011 (conv. con mod. dalla L. n. 214/2011) cos. come modificato dall'art. 1, c. 707, lett. d) L. 147/2013. "" Si costituì in giudizio la RIS.CO resistendo puntualmente alle specifiche argomentazioni prospettate della controparte e chiese pertanto il respingimento dell'avverso ricorso. Precisò, in particolare, che l'art. 1, 707 co., L. n. 147/2013, recante molteplici modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, aveva inserito, per quanto d'interesse, al comma 2, la lettera d), in forza della quale l'IMU propria non si applica, altresì "a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza ana-grafica". Contestò la tesi avversa in base alla quale, non prevedendo detta disposizione alcun onere dichiarativo, l'esenzione opererebbe di diritto, in quanto la stessa era stata introdotta dall'art. 2, 5 co., D.L. n. 102/2013 a mente del quale "Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edi-lizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia". Il successivo co. 5, prevedeva infine che "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica". Ne fece discendere che, non essendo stato abrogato l'art. 2, co. 5 e 5-bis del D.L. n. 102/20213, permaneva l'onere della dichiarazione a pena di decadenza. A riprova dell'insussistenza della volontà abrogativa, richiamò la successiva adozione, ad opera della L. n. 160/2019, della nuova IMU in cui, a mente dell'art. 1, co. 741, lett. c). n 5, (assimilazione all'abitazione principale) di "un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza ana-grafica"). L'art. 1, co 769, della L. n. 160/2019, prevede difatti che "In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme". "" Con la sentenza n. 92 pronunciata il 16.11.2021 la predetta Ctp respinse il ricorso, a spese compensate, motivando la decisione come segue. Ritenne, infatti, che per ottenere l'esenzione, l'appartenente alle forze dell'ordine deve presentare la dichiarazione come da lett. D) del co. 1 dell'art. 13 del DLvo n. 201/2011 secondo il quale è assimilato a prima casa "un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e di Polizia". Specificò che detta lettura doveva essere effettuata unitamente al DL 31.8.2013 n. 102 che, all'art. 2 (intitolato: Altre disposizioni in materia di IMU) co. 5 e 5/bis, dispone "5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia

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